Al fine della crescita culturale e professionale dei giovani,
è in vigore da settembre il regolamento di attuazione dell'art.68
della legge 144 del 17 maggio 1999 istitutivo dell'obbligo di frequenza
di attività formative fino al diciottesimo anno di età,
approvato il 7 luglio 2000 dal consiglio dei ministri. Tale obbligo può
essere assolto in percorsi diversi o integrati tra istruzione scolastica,
formazione professionale o apprendistato. I contratti di lavoro, diversi
da quello dell'apprendistato, devono assicurare la possibilità
di frequenza delle attività formative. Le istituzioni scolastiche,
d'intesa con la regione e le province, promuovono appositi corsi di informazione
ed orientamento, in collaborazione con i centri di formazione, e concordano
con i servizi per l'impiego le modalità di reciproca collaborazione
per la tenuta dell'anagrafe dei soggetti che hanno assolto quanto previsto
dall'art.68 della legge 144/99. All'interno del percorso dell'apprendistato
l'obbligo formativo è assolto attraverso la frequenza di moduli
aggiuntivi della durata di almeno 120 ore annue. In conclusione, quindi,
i quindicenni che a giugno scorso hanno terminato la scuola obbligatoria
dovranno scegliere tra la prosecuzione dell'istruzione scolastica, la
frequenza delle scuole di formazione professionale regionali e l'apprendistato
completato dai moduli di formazione scuola - lavoro. Con questo nuovo
provvedimento legislativo si spera in un taglio deciso allo sfruttamento
del lavoro minorile per la tutela dei giovani ancora oggi impiegati in
numero elevato nel lavoro sommerso.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-09-01
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