Protezione dei Giovani sul Lavoro
decaduta la proroga e modificato il D. L.vo 345/99

L'importanza della sorveglianza nei luoghi di lavoro, tanto più importante quando si tratta della tutela dei giovani, aveva indotto il legislatore, in attuazione della direttiva 94/33/CE, a modificare ed integrare la L. 977/67, sulla protezione del lavoro minorile, con il D. L.vo 345 del 4 agosto 1999. Sollecitata dalle associazioni degli imprenditori, per le difficoltà ad adeguarsi in breve tempo alle disposizioni restrittive, era stata concessa una proroga fino al 20 maggio con il D.L. 31 del 22 febbraio 2000 ma non c'è stata poi la conversione in legge entro il termine previsto di 60 giorni dalla pubblicazione avvenuta il 23 febbraio. Sono quindi già in vigore le disposizioni del D. L.vo 345/99 che definisce, nell'allegato 1, le lavorazioni e i processi cui non possono essere adibiti gli adolescenti per non essere esposti ad agenti fisici, chimici e biologici dannosi per la loro salute. Le continue critiche al
D. L.vo 345/99 da parte delle imprese, specialmente per quanto riguarda il divieto di adibire i minori ad attività che comportano esposizioni al rumore superiori agli 80 dB(A), hanno comunque convinto il legislatore ad apportare alcune modifiche approvate dal consiglio dei ministri il 5 maggio scorso. Le associazioni di categoria avevano lamentato che con le prescrizioni restrittive del D. L.vo 345/99 erano in pericolo oltre 50.000 posti di lavoro per gli apprendisti. Ora la correzione stabilisce che, in caso di esposizione dei giovani lavoratori al rumore superiore agli 80 dB(A), fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione con misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte, il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuali con una adeguata formazione ed informazione sul loro utilizzo. Per le relative visite mediche la periodicità sarà biennale per gli esposti tra 80 e 85 dB(A) ed annuale per gli esposti tra 85 e 90 dB(A). Anche se gli imprenditori non hanno ben accolto questi nuovi vincoli per la tutela del lavoro minorile dobbiamo convenire comunque che, appunto perché si tratta della tutela dei giovani, il D. L.vo 345/99 ha allineato l'Italia alle altre nazioni europee e questo deve essere accolto con entusiasmo in un contesto lavorativo che sempre più spesso si avvale dello sfruttamento minorile, non concepibile in un paese civile.


Pietro Lucadei

prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-05-08