L'importanza della sorveglianza nei luoghi di lavoro, tanto
più importante quando si tratta della tutela dei giovani, aveva
indotto il legislatore, in attuazione della direttiva 94/33/CE, a modificare
ed integrare la L. 977/67, sulla protezione del lavoro minorile, con il
D. L.vo 345 del 4 agosto 1999. Sollecitata dalle associazioni degli imprenditori,
per le difficoltà ad adeguarsi in breve tempo alle disposizioni
restrittive, era stata concessa una proroga fino al 20 maggio con il D.L.
31 del 22 febbraio 2000 ma non c'è stata poi la conversione in
legge entro il termine previsto di 60 giorni dalla pubblicazione avvenuta
il 23 febbraio. Sono quindi già in vigore le disposizioni del D.
L.vo 345/99 che definisce, nell'allegato 1, le lavorazioni e i processi
cui non possono essere adibiti gli adolescenti per non essere esposti
ad agenti fisici, chimici e biologici dannosi per la loro salute. Le continue
critiche al
D. L.vo 345/99 da parte delle imprese, specialmente per quanto riguarda
il divieto di adibire i minori ad attività che comportano esposizioni
al rumore superiori agli 80 dB(A), hanno comunque convinto il legislatore
ad apportare alcune modifiche approvate dal consiglio dei ministri il
5 maggio scorso. Le associazioni di categoria avevano lamentato che con
le prescrizioni restrittive del D. L.vo 345/99 erano in pericolo oltre
50.000 posti di lavoro per gli apprendisti. Ora la correzione stabilisce
che, in caso di esposizione dei giovani lavoratori al rumore superiore
agli 80 dB(A), fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione con misure tecniche, organizzative e procedurali,
privilegiando gli interventi alla fonte, il datore di lavoro deve fornire
i dispositivi di protezione individuali con una adeguata formazione ed
informazione sul loro utilizzo. Per le relative visite mediche la periodicità
sarà biennale per gli esposti tra 80 e 85 dB(A) ed annuale per
gli esposti tra 85 e 90 dB(A). Anche se gli imprenditori non hanno ben
accolto questi nuovi vincoli per la tutela del lavoro minorile dobbiamo
convenire comunque che, appunto perché si tratta della tutela dei
giovani, il D. L.vo 345/99 ha allineato l'Italia alle altre nazioni europee
e questo deve essere accolto con entusiasmo in un contesto lavorativo
che sempre più spesso si avvale dello sfruttamento minorile, non
concepibile in un paese civile.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-05-08
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