Il fenomeno del mobbing in forte crescita è l'oggetto
del disegno di legge n.4265 (tutela della persona che lavora da violenze
morali e psicologiche in ambito lavorativo), attualmente in discussione
al senato. In otto articoli la proposta di legge definisce tutti gli aspetti
di questo fenomeno di terrorismo psicologico presente nei luoghi di lavoro
con persecuzioni e molestie tra lavoratori o tra lavoratori e datori di
lavoro. Il campo applicativo è per tutte le tipologie di lavoro,
pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, mansione e grado.
La tutela è per lavoratrici e lavoratori che subiscono violenze
morali e psicologiche sul lavoro con sistematici atti vessatori, persecuzioni,
rimozione senza motivi da incarichi, sottostima dei risultati e tutte
le azioni che danneggiano ed offendono la personalità. Nei confronti
di coloro che attuano azioni del mobbing si configurano responsabilità
disciplinari con obbligo al risarcimento del danno biologico certificato.
Le responsabilità gravano anche su chi denuncia consapevolmente
situazioni di mobbing inesistenti per ottenere vantaggi comunque quantificabili.
Su istanza della parte interessata il giudice può disporre che
del provvedimento di condanna o di assoluzione sia data informazione,
a cura del datore di lavoro, mediante lettera ai dipendenti del reparto
in cui si è verificato il mobbing, omettendo naturalmente il nome
della persona che ha subito violenza e persecuzione. Come previsto dall'art.3
del ddl n.4265, il datore di lavoro dovrà anche informare periodicamente
i lavoratori per
"prevenire casi di violenza morale e persecuzione
psicologica" e curare gli aspetti organizzativi aziendali con correttezza
e trasparenza, specialmente per quanto riguarda i ruoli, le mansioni,
le carriere e le mobilità. Qualora siano denunciati, da parte dei
lavoratori, comportamenti di mobbing , anche a livello di sintomi, il
datore di lavoro e le rappresentanze sindacali hanno l'obbligo di attivarsi
tempestivamente per accertare i fatti ed applicare procedure per il superamento
delle situazioni a rischio. I lavoratori hanno diritto a due ore di assemblea
annuali, al di fuori dell'orario di lavoro, per trattare i temi riferibili
al mobbing. Nell'attesa dell'applicazione di questa legge specifica, che
allineerà l'Italia agli altri paesi europei, i casi di mobbing
sono regolati dall'art.2087 del codice civile che prevede, tra i compiti
dell'imprenditore, "l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei lavoratori". Il mobbing
è molto più diffuso di quanto dicono i dati a disposizione
perché sono ancora molte le persone che non vengono allo scoperto
denunciando i torti subiti. La legge era necessaria quindi per debellare
questo fenomeno in aumento, specialmente nelle piccole imprese con scarsa
rappresentanza sindacale e negli enti pubblici in occasione delle variazioni
dei colori politici delle amministrazioni.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-07-17
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