MOBBING, sindrome del terzo millennio

Dall'inglese to mob, aggredire, il termine mobbing indica tutti i comportamenti assunti dal datore di lavoro e dai colleghi, con ripetuti e sistematici maltrattamenti e vessazioni, che arrecano danni alle condizioni psico-fisiche del lavoratore con conseguenti disturbi psico-somatici anche gravi. In Europa le vittime del mobbing sono oltre dieci milioni e un milione solo in Italia. Ma mentre nel nord Europa hanno già una legislazione in materia il nostro paese non ha ancora una legge specifica per questi casi: i conflitti vengono regolati attraverso l'art.2087 del codice civile che impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori. Il fenomeno in forte crescita ha comunque convinto il legislatore che ha iniziato l'iter per un provvedimento di legge, al fine di ampliare l'area dei diritti a tutela dei lavoratori, definendo i doveri del datore di lavoro e del sindacato per prevenire e rimuovere le cause di persecuzione psicologica e le altre strategie messe in atto per colpire le vittime predestinate. Un fenomeno quello del mobbing che danneggia indirettamente anche l'azienda per la diminuita produttività del "mobbizzato" (calcolata statisticamente in meno 10%) oltre al risarcimento del danno a chi, giustamente non rassegnato a subire, viene allo scoperto denunciando le vessazioni subite e i danni conseguenti. La proposta di legge sulla violenza psicologica si compone di sei articoli che definiscono tutti i comportamenti persecutori che danneggiano la personalità del lavoratore quali le dimissioni forzate, l'ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, la svalutazione dei risultati ottenuti, il pregiudizio delle prospettive di progressioni di carriera, l'esclusione dalla comunicazione delle informazioni rilevanti per lo sviluppo delle attività lavorative, ecc. E' prevista l'annullabilità degli atti discriminatori subiti, su richiesta del lavoratore danneggiato, e una chiara iniziativa di informazione, prevenzione ed accertamento del fenomeno con predisposizione delle misure idonee ad eliminare il problema. I lavoratori hanno anche il diritto di riunirsi, fuori dell'orario di lavoro e nel limite di due ore annuali, per trattare i temi delle violenze e delle persecuzioni psicologiche sul luogo di lavoro. Sono previste responsabilità disciplinari per coloro che pongono in atto comportamenti vessatori ma anche per chi denuncia consapevolmente situazioni di mobbing inesistenti al fine di ottenere vantaggi comunque quantificabili. Il lavoratore che ha subito violenza o persecuzione sul lavoro può ricorrere in giudizio in base alle disposizioni degli articoli 410 e 413 del codice di procedura civile. Il giudice condannerà il responsabile alla sanzione del risarcimento del danno biologico certificato. Il fenomeno del mobbing non è più da sottovalutare specialmente con l'ingresso femminile in tutti i luoghi di lavoro che fanno registrare un aumento dei casi di molestie sessuali e spesso conta più una minigonna di un eccellente curriculum professionale.


Pietro Lucadei

prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 07 apr 2000