Dall'inglese to mob, aggredire, il termine mobbing indica
tutti i comportamenti assunti dal datore di lavoro e dai colleghi, con
ripetuti e sistematici maltrattamenti e vessazioni, che arrecano danni
alle condizioni psico-fisiche del lavoratore con conseguenti disturbi
psico-somatici anche gravi. In Europa le vittime del mobbing sono oltre
dieci milioni e un milione solo in Italia. Ma mentre nel nord Europa hanno
già una legislazione in materia il nostro paese non ha ancora una
legge specifica per questi casi: i conflitti vengono regolati attraverso
l'art.2087 del codice civile che impone al datore di lavoro di tutelare
l'integrità fisica e morale dei lavoratori. Il fenomeno in forte
crescita ha comunque convinto il legislatore che ha iniziato l'iter per
un provvedimento di legge, al fine di ampliare l'area dei diritti a tutela
dei lavoratori, definendo i doveri del datore di lavoro e del sindacato
per prevenire e rimuovere le cause di persecuzione psicologica e le altre
strategie messe in atto per colpire le vittime predestinate. Un fenomeno
quello del mobbing che danneggia indirettamente anche l'azienda per la
diminuita produttività del "mobbizzato" (calcolata statisticamente
in meno 10%) oltre al risarcimento del danno a chi, giustamente non rassegnato
a subire, viene allo scoperto denunciando le vessazioni subite e i danni
conseguenti. La proposta di legge sulla violenza psicologica si compone
di sei articoli che definiscono tutti i comportamenti persecutori che
danneggiano la personalità del lavoratore quali le dimissioni forzate,
l'ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, la svalutazione
dei risultati ottenuti, il pregiudizio delle prospettive di progressioni
di carriera, l'esclusione dalla comunicazione delle informazioni rilevanti
per lo sviluppo delle attività lavorative, ecc. E' prevista l'annullabilità
degli atti discriminatori subiti, su richiesta del lavoratore danneggiato,
e una chiara iniziativa di informazione, prevenzione ed accertamento del
fenomeno con predisposizione delle misure idonee ad eliminare il problema.
I lavoratori hanno anche il diritto di riunirsi, fuori dell'orario di
lavoro e nel limite di due ore annuali, per trattare i temi delle violenze
e delle persecuzioni psicologiche sul luogo di lavoro. Sono previste responsabilità
disciplinari per coloro che pongono in atto comportamenti vessatori ma
anche per chi denuncia consapevolmente situazioni di mobbing inesistenti
al fine di ottenere vantaggi comunque quantificabili. Il lavoratore che
ha subito violenza o persecuzione sul lavoro può ricorrere in giudizio
in base alle disposizioni degli articoli 410 e 413 del codice di procedura
civile. Il giudice condannerà il responsabile alla sanzione del
risarcimento del danno biologico certificato. Il fenomeno del mobbing
non è più da sottovalutare specialmente con l'ingresso femminile
in tutti i luoghi di lavoro che fanno registrare un aumento dei casi di
molestie sessuali e spesso conta più una minigonna di un eccellente
curriculum professionale.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 07 apr 2000
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