La legge n.53 del 8 marzo 2000 sui congedi parentali prevede
all'art.12 la flessibilità dell'astensione obbligatoria. Fermo
restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro (indicata in
cinque mesi da usufruire per due mesi prima e per tre mesi dopo il parto),
le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro, a partire
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi
alla nascita, a condizione che il medico specialista e il medico competente,
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro,
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante
e del nascituro. A questo scopo i ministeri competenti devono definire,
entro sei mesi dal 28 marzo 2000 (data di entrata in vigore della legge
53/2000), l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, per i
quali non può essere applicata la flessibilità. L'INPS con
la circolare n.152/2000, su indicazioni della circolare n.43 del 7 luglio
2000 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha fornito chiarimenti
necessari per usufruire da subito, senza attendere l'elenco dei lavori
insalubri, dell'astensione flessibile a condizione, si ribadisce, che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro. E' possibile quindi, da subito, restare al lavoro fino al compimento
dell'ottavo mese di gravidanza facendo richiesta in carta libera (in attesa
della predisposizione dell'apposito modulo) corredata dalla certificazione
medica richiesta rilasciata dallo specialista e dal medico competente.
Al fine di evitare abusi, si precisa che non è consentito alla
lavoratrice lo spostamento ad altre mansioni e che il certificato di una
eventuale malattia sopraggiunta supera ovviamente quello dello specialista
ed impone il riposo obbligatorio. E' la donna che sceglie dunque, con
il consiglio e la certificazione del medico, ma tutto dipende dal tipo
di lavoro svolto. E non è detto che, ad esempio, il lavoro in ufficio
non possa essere pregiudizievole per la salute.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-09-04
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