Maternità
usufruibile da subito la flessibilità dell'astensione obbligatoria
circolare INPS n. 152 / 2000

 

La legge n.53 del 8 marzo 2000 sui congedi parentali prevede all'art.12 la flessibilità dell'astensione obbligatoria. Fermo restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro (indicata in cinque mesi da usufruire per due mesi prima e per tre mesi dopo il parto), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi alla nascita, a condizione che il medico specialista e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. A questo scopo i ministeri competenti devono definire, entro sei mesi dal 28 marzo 2000 (data di entrata in vigore della legge 53/2000), l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, per i quali non può essere applicata la flessibilità. L'INPS con la circolare n.152/2000, su indicazioni della circolare n.43 del 7 luglio 2000 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha fornito chiarimenti necessari per usufruire da subito, senza attendere l'elenco dei lavori insalubri, dell'astensione flessibile a condizione, si ribadisce, che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. E' possibile quindi, da subito, restare al lavoro fino al compimento dell'ottavo mese di gravidanza facendo richiesta in carta libera (in attesa della predisposizione dell'apposito modulo) corredata dalla certificazione medica richiesta rilasciata dallo specialista e dal medico competente. Al fine di evitare abusi, si precisa che non è consentito alla lavoratrice lo spostamento ad altre mansioni e che il certificato di una eventuale malattia sopraggiunta supera ovviamente quello dello specialista ed impone il riposo obbligatorio. E' la donna che sceglie dunque, con il consiglio e la certificazione del medico, ma tutto dipende dal tipo di lavoro svolto. E non è detto che, ad esempio, il lavoro in ufficio non possa essere pregiudizievole per la salute.

Pietro Lucadei


prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-09-04