E' previsto dall'art.10 della legge n.53 del 8 marzo 2000 sui congedi
parentali ed è stato ribadito dalla circolare INPS n.117 del 20
giugno scorso che fornisce le disposizioni per l'applicazione dello sgravio
contributivo del 50% per chi assume lavoratori a tempo determinato in
sostituzione di chi è in astensione obbligatoria o facoltativa
per maternità. Possono beneficiare dello sgravio contributivo le
aziende con meno di venti dipendenti e quelle in cui operano lavoratrici
autonome, come stabilito dalla legge 53/2000, commi 2 e 3. Per quanto
riguarda le condizioni di accesso al beneficio l'INPS precisa:
- possono accedere tutte le aziende di qualsiasi settore con meno di venti
dipendenti al momento della presentazione della richiesta;
- sono esclusi dal computo numerico dei dipendenti occupati i lavoratori
assunti con contratto di formazione o in apprendistato;
- i lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario di lavoro
svolto;
- la riduzione dei contributi è concessa anche nel caso di sostituzione
per maternità di lavoratrici autonome, comprese le artigiane e
le lavoratrici in agricoltura;
Alla domanda, da presentare all'INPS, occorre allegare una autocertificazione
che la forza occupazionale dell'azienda sia inferiore ai venti dipendenti.
I contributi saranno abbattuti del 50% fino al compimento del primo anno
di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato
o in affidamento.
Pietro Lucadei
- S. Benedetto T., 2000-06-26
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