Maternità e Paternità
sgravio contributivo del 50% per la sostituzione dei lavoratori in congedo
circolare INPS n.117 del 20 giugno 2000


E' previsto dall'art.10 della legge n.53 del 8 marzo 2000 sui congedi parentali ed è stato ribadito dalla circolare INPS n.117 del 20 giugno scorso che fornisce le disposizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo del 50% per chi assume lavoratori a tempo determinato in sostituzione di chi è in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità. Possono beneficiare dello sgravio contributivo le aziende con meno di venti dipendenti e quelle in cui operano lavoratrici autonome, come stabilito dalla legge 53/2000, commi 2 e 3. Per quanto riguarda le condizioni di accesso al beneficio l'INPS precisa:
- possono accedere tutte le aziende di qualsiasi settore con meno di venti dipendenti al momento della presentazione della richiesta;
- sono esclusi dal computo numerico dei dipendenti occupati i lavoratori assunti con contratto di formazione o in apprendistato;
- i lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto;
- la riduzione dei contributi è concessa anche nel caso di sostituzione per maternità di lavoratrici autonome, comprese le artigiane e le lavoratrici in agricoltura;
Alla domanda, da presentare all'INPS, occorre allegare una autocertificazione che la forza occupazionale dell'azienda sia inferiore ai venti dipendenti. I contributi saranno abbattuti del 50% fino al compimento del primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Pietro Lucadei

- S. Benedetto T., 2000-06-26