Per la legge n. 53 del 8 marzo 2000, in vigore dal 28 marzo
2000, che dispone per il sostegno della maternità e della paternità
(v. l'Ancora n.14 del 14 aprile 2000), arrivano le prime istruzioni applicative
con la circolare INPS n.109 del 6 giugno 2000. I principali chiarimenti
sono per l'astensione obbligatoria e facoltativa, per l'allattamento e
per la flessibilità di fruizione. L'INPS precisa che l'astensione
facoltativa può essere concessa contemporaneamente ai due genitori
e che il padre può usufruirne anche durante il periodo di astensione
obbligatoria post-parto della madre e durante i riposi orari per l'allattamento.
Il padre però non può usufruire dei riposi per l'allattamento
se la madre è casalinga o disoccupata, ma solo se la madre non
è lavoratrice dipendente e cioè libera professionista, autonoma,
ecc. E' da escludere, precisa l'INPS, il diritto del padre ai riposi orari
quando la madre non svolge attività lavorativa (fatte salve le
situazioni di affidamento al solo padre, per decesso o grave infermità
della madre). Sulla flessibilità si precisa che i congedi parentali
possono essere utilizzati anche frazionalmente, con ripresa lavorativa
cioè tra un periodo e l'altro. Tutti i genitori, con figli di età
inferiore agli otto anni, possono richiedere l'applicabilità della
legge 53/2000: per usufruire dei congedi parentali, in attesa che le modalità
siano disciplinate dai contratti collettivi, è sufficiente che
la richiesta avvenga con un preavviso di 15 giorni e i datori di lavoro
non possono rifiutarsi di concederli. Si ricorda infine che durante i
congedi parentali non si maturano i giorni di ferie.
Pietro Lucadei
- S. Benedetto T., 2000-06-12
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