Sostegno della maternità e paternità
istruzioni applicative con la circolare INPS n.109 del 6 giugno 2000 sui congedi parentali

Per la legge n. 53 del 8 marzo 2000, in vigore dal 28 marzo 2000, che dispone per il sostegno della maternità e della paternità (v. l'Ancora n.14 del 14 aprile 2000), arrivano le prime istruzioni applicative con la circolare INPS n.109 del 6 giugno 2000. I principali chiarimenti sono per l'astensione obbligatoria e facoltativa, per l'allattamento e per la flessibilità di fruizione. L'INPS precisa che l'astensione facoltativa può essere concessa contemporaneamente ai due genitori e che il padre può usufruirne anche durante il periodo di astensione obbligatoria post-parto della madre e durante i riposi orari per l'allattamento. Il padre però non può usufruire dei riposi per l'allattamento se la madre è casalinga o disoccupata, ma solo se la madre non è lavoratrice dipendente e cioè libera professionista, autonoma, ecc. E' da escludere, precisa l'INPS, il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa (fatte salve le situazioni di affidamento al solo padre, per decesso o grave infermità della madre). Sulla flessibilità si precisa che i congedi parentali possono essere utilizzati anche frazionalmente, con ripresa lavorativa cioè tra un periodo e l'altro. Tutti i genitori, con figli di età inferiore agli otto anni, possono richiedere l'applicabilità della legge 53/2000: per usufruire dei congedi parentali, in attesa che le modalità siano disciplinate dai contratti collettivi, è sufficiente che la richiesta avvenga con un preavviso di 15 giorni e i datori di lavoro non possono rifiutarsi di concederli. Si ricorda infine che durante i congedi parentali non si maturano i giorni di ferie.

Pietro Lucadei

- S. Benedetto T., 2000-06-12