Le principali novità sui congedi parentali, in vigore
dal 28 marzo 2.000, sono riferite all'astensione obbligatoria e facoltativa,
all'allattamento e alle malattie del bambino.
Per l'astensione obbligatoria sono concessi alla madre 5 mesi (o altri
eventuali autorizzati dal Ministero del Lavoro) dei quali 1 o 2 mesi prima
del parto e 4 o 3 mesi dopo la nascita con indennità economica
pari all'80%; per i parti prematuri i giorni non goduti si aggiungono
al periodo post parto. Al padre sono concessi 3 mesi dopo la nascita se
in condizioni di affidamento del bambino al padre, per abbandono, per
grave infermità o in caso di morte della madre.
Per l'astensione facoltativa si concedono 6 mesi sia alla madre sia al
padre, che possono diventare 10 mesi nel caso di un solo genitore, usufruibili
nei primi 8 anni di vita del bambino dopo il periodo di astensione obbligatoria.
L'indennità economica sarà all'80% per entrambi i genitori
fino al terzo anno di età mentre tra i 3 e gli 8 anni il periodo
di assenza sarà retribuito al 30% solo per chi ha un reddito basso.
Per il periodo dell'allattamento sono previsti 2 riposi di un'ora, cumulabili
nella stessa giornata (4 riposi per i parti plurimi), nel primo anno di
vita del bambino. I riposi possono essere concessi in alternativa al padre
se la madre non ne usufruisce o nel caso in cui i figli siano affidati
al solo padre. Concedi, fino ai 3 anni di età, sono concessi durante
la malattia del bambino ed entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro dietro presentazione del relativo certificato
del medico; la madre o il padre possono chiedere 30 giorni di permesso
retribuito ogni anno ma nessuna retribuzione è prevista per i giorni
eccedenti i 30. Dai 3 agli 8 anni di età del bambino sono previsti
5 giorni per ciascun genitore ogni anno ma non c'è indennità
economica.
Si possono chiedere inoltre anche anticipi del TFR per le spese da sostenere
in caso di malattie e cure particolari dei figli, concordare orari di
lavoro flessibili e chiedere fino a 2 anni di congedo non retribuito per
malattie a lungo termine.
Stessi diritti anche per i genitori adottivi che potranno usufruire dei
concedi per i primi 3 anni dall'ingresso in famiglia se il bambino ha
un'età compresa tra 6 e 12 anni.
Anche se queste nuove disposizioni erano attese e necessarie, specialmente
per armonizzare i valori sociali della maternità e paternità
a vantaggio del bambino nelle varie fasi della sua crescita, non sono
mancate le polemiche: gli imprenditori vedono in questa flessibilità
un ulteriore svantaggio per l'impresa. Questi 10 mesi di congedo per ogni
figlio, dicono, si sommano ai periodi di ferie, di malattia, di permessi
sindacali, ecc, con ripercussioni sulla competitività. Questione
di punti di vista: certo gli interessi aziendali non vanno posti prima
delle esigenze familiari e, in un mondo in cui l'uomo cerca addirittura
di clonare se stesso, ben vengano tutte le norme che ristabiliscono le
priorità della vita ricollocandole al posto giusto.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 04 apr 2000
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