Maternità anche per il Padre
disposizioni per il sostegno della maternità approvate dalla legge 53 del 8 marzo 2.000

Le principali novità sui congedi parentali, in vigore dal 28 marzo 2.000, sono riferite all'astensione obbligatoria e facoltativa, all'allattamento e alle malattie del bambino.
Per l'astensione obbligatoria sono concessi alla madre 5 mesi (o altri eventuali autorizzati dal Ministero del Lavoro) dei quali 1 o 2 mesi prima del parto e 4 o 3 mesi dopo la nascita con indennità economica pari all'80%; per i parti prematuri i giorni non goduti si aggiungono al periodo post parto. Al padre sono concessi 3 mesi dopo la nascita se in condizioni di affidamento del bambino al padre, per abbandono, per grave infermità o in caso di morte della madre.
Per l'astensione facoltativa si concedono 6 mesi sia alla madre sia al padre, che possono diventare 10 mesi nel caso di un solo genitore, usufruibili nei primi 8 anni di vita del bambino dopo il periodo di astensione obbligatoria. L'indennità economica sarà all'80% per entrambi i genitori fino al terzo anno di età mentre tra i 3 e gli 8 anni il periodo di assenza sarà retribuito al 30% solo per chi ha un reddito basso.
Per il periodo dell'allattamento sono previsti 2 riposi di un'ora, cumulabili nella stessa giornata (4 riposi per i parti plurimi), nel primo anno di vita del bambino. I riposi possono essere concessi in alternativa al padre se la madre non ne usufruisce o nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre. Concedi, fino ai 3 anni di età, sono concessi durante la malattia del bambino ed entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro dietro presentazione del relativo certificato del medico; la madre o il padre possono chiedere 30 giorni di permesso retribuito ogni anno ma nessuna retribuzione è prevista per i giorni eccedenti i 30. Dai 3 agli 8 anni di età del bambino sono previsti 5 giorni per ciascun genitore ogni anno ma non c'è indennità economica.
Si possono chiedere inoltre anche anticipi del TFR per le spese da sostenere in caso di malattie e cure particolari dei figli, concordare orari di lavoro flessibili e chiedere fino a 2 anni di congedo non retribuito per malattie a lungo termine.
Stessi diritti anche per i genitori adottivi che potranno usufruire dei concedi per i primi 3 anni dall'ingresso in famiglia se il bambino ha un'età compresa tra 6 e 12 anni.
Anche se queste nuove disposizioni erano attese e necessarie, specialmente per armonizzare i valori sociali della maternità e paternità a vantaggio del bambino nelle varie fasi della sua crescita, non sono mancate le polemiche: gli imprenditori vedono in questa flessibilità un ulteriore svantaggio per l'impresa. Questi 10 mesi di congedo per ogni figlio, dicono, si sommano ai periodi di ferie, di malattia, di permessi sindacali, ecc, con ripercussioni sulla competitività. Questione di punti di vista: certo gli interessi aziendali non vanno posti prima delle esigenze familiari e, in un mondo in cui l'uomo cerca addirittura di clonare se stesso, ben vengano tutte le norme che ristabiliscono le priorità della vita ricollocandole al posto giusto.


Pietro Lucadei

prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 04 apr 2000