L'inquinamento acustico, definito come l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio, disturbo
alla quiete pubblica e pericolo per la salute umana, è particolarmente
presente in ambiti territoriali ad intensa attività umana e, in
passato, è stato trascurato sottovalutandone gli effetti nocivi
rispetto ad altre forme di inquinamento, come ad esempio quello chimico.
Per fortuna, anche se in ritardo, oggi abbiamo preso coscienza degli effetti
dannosi del rumore che possono provocare non solo danni irreversibili
all'apparato uditivo, ma a tutto il sistema sensoriale con ripercussioni
anche gravi sugli organi e sulla sfera psichica. Per questo anche il legislatore
si è attivato con leggi specifiche che vanno dal DPCM 1° marzo
1991 alla legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995
n. 447. La legge quadro fissa le finalità, definisce i concetti
fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore, valori limite di
emissione, di immissione, di attenzione e di qualità) e stabilisce
le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. Alle Regioni vengono
assegnate importanti funzioni di coordinamento, controllo e, in particolare
per quanto riguarda la zonizzazione acustica del territorio e il risanamento,
le Regioni devono indicare i principi e i criteri generali per la redazione
dei piani di classificazione e di risanamento acustico dei territori comunali.
In questo ambito la Regione Marche, con la legge regionale n.28 del 14
novembre 2001 ha recepito i contenuti e le disposizioni della 447/95 per
la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico nella nostra regione. In base alla L.R. n.28/2001 devono essere
emanati, entro il prossimo 28 febbraio, i criteri per la zonizzazione
e per la redazione dei piani di risanamento dei territori comunali. Dalla
data di pubblicazione dei criteri i comuni con più di 30.000 abitanti
e i comuni con meno di 30.000 avranno, rispettivamente, un anno e due
anni di tempo per redigere i piani di risanamento acustico. Tali piani
devono essere redatti dai Comuni con suddivisione del territorio in aree
omogenee, sotto il profilo acustico, per le quali vengono poi fissati
i limiti di rumore ammissibili di emissione, immissione, attenzione e
di qualità. La classificazione del territorio deve essere fatta
in base al DPCM 14 novembre 1997, art.1, tab.A e cioè: aree particolarmente
protette, aree prevalentemente residenziali, aree di tipo misto, aree
ad intensa attività umana, aree prevalentemente industriali, aree
esclusivamente industriali. Lo stesso DPCM 14 novembre 1997 fissa i valori
limite di emissione (art.2, tab.B), di immissione (art.3, tab.C) e di
qualità (art.7, tab.D), diversificati per aree omogenee e relativi
al tempo di riferimento diurno (dalle ore 6 alle ore 22) e notturno (dalle
ore 22 alle ore 6). Amministrazioni locali e servizi ambientali dei vari
Comuni impegnati quindi per dare attuazione alla L.R. n.28/2001 al fine
di poter intervenire, dopo la zonizzazione, con la successiva fase di
risanamento e bonifica acustica del territorio. Nella nostra zona il Comune
di San Benedetto del Tronto ha già provveduto a classificare il
territorio e si attende ora che venga data attuazione al PUT (piano traffico
urbano) e alla fase di risanamento e regolamentazione delle sorgenti sonore
fisse e mobili con interventi alla fonte e mediante barriere acustiche
artificiali con materiali fonoassorbenti. La zonizzazione è ancora
disattesa però negli altri comuni limitrofi con il crescente disagio
sia per l'ambiente sia per la salute dei cittadini. Nelle tabelle A e
C è riportato un quadro riassuntivo delle definizioni e dei valori
limite assoluti di immissione, relativi alle diverse classi di destinazione
d'uso dei territori comunali e riferiti ai periodi diurni e notturni,
così come stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997.
DPCM 14 novembre 1997, art.1, tab. A: classificazione del territorio
comunale
Classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le
aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo
ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc
Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano
in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali e artigianali.
Classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza
di attività industriali, aree rurali interessate da attività
che impiegano macchine operatrici.
Classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.
Classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe
le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità
di abitazioni.
Classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe
le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive
di insediamenti abitativi.
DPCM 14 novembre 1997, Art 3- Tabella C: valori limite assoluti di immissione
classi di destinazione d'uso del territorio Leq in dB(A)
diurno (6-:-22) notturno (22-:-6)
I - aree particolarmente protette 50 40
lI -aree prevalentemente residenziali 55 45
III -aree di tipo misto 60 50
IV -aree di intensa attività umana 65 55
V -aree prevalentemente industriali 70 60
VI -aree esclusivamente industriali 70 70
Pietro Lucadei
San Benedetto del Tronto, 2002-02-08
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