I primi risultati dei controlli integrati portati avanti
dagli enti competenti per la tutela della sicurezza sul lavoro, dagli
enti previdenziali e dalle forze dell'ordine e della finanza ci mostrano
un triste spaccato delle dimensioni del lavoro irregolare e sommerso.
Il 60% dei lavoratori delle aziende ispezionate nel 1° semestre 2000
è risultato irregolare; infatti, su circa 4000 dipendenti delle
600 imprese controllate sono stati riscontrati oltre 2400 casi irregolari.
Grave appare il fenomeno del lavoro sommerso con oltre il 20% di lavoratori
in nero, spesso extracomunitari e molti minori. E' necessario reprimere
queste situazioni, sia per la sicurezza dei lavoratori sia nell'interesse
delle aziende regolari che subiscono la concorrenza sleale di quelle che
lavorano in nero. Dagli accertamenti emerge anche il fenomeno della mancata
valutazione dei rischi, del non aggiornamento periodico del documento
relativo e la non ottemperanza agli adempimenti previsti. Spesso, infatti,
chi ha elaborato il documento prescritto dalla 626/94 lo ha poi "dimenticato"
in uno scaffale senza adempiere quanto previsto per eliminare o ridurre
al minimo i rischi. Arriva poi, è cronaca di ogni giorno purtroppo,
l'infortunio, più o meno grave o mortale, ad evidenziare le inadempienze.
Ricordiamo che l'art.4 della 626/94 obbliga il datore di lavoro ad elaborare
ed aggiornare periodicamente il documento di valutazione dei rischi e
questo è un obbligo non delegabile. Al contrario qualcuno crede
di togliersi le responsabilità delegando il compito al responsabile
del servizio prevenzione e protezione che ha invece un ruolo puramente
consultivo e di indirizzo. Alcuni datori di lavoro devono convincersi
che la sicurezza va trattata come uno dei tanti altri casi aziendali dei
quali l'imprenditore si occupa anche se privo di specifiche competenze
come, ad esempio, un bilancio che lui firma con responsabilità
anche se redatto da altri per suo conto e su suo incarico. Anche per la
sicurezza quindi il datore di lavoro provvederà ad elaborare il
documento della valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile
del servizio prevenzione e protezione (la scelta del quale è una
sua competenza non delegabile), con il medico competente (quanto prevista
la sorveglianza sanitaria) e tramite la consultazione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza. Dopo la valutazione dei rischi il datore
di lavoro deve disporre ed accertarsi che siano effettuati gli adempimenti
per l'eliminazione o per la riduzione al minimo dei rischi e rielaborare
periodicamente il documento di valutazione specialmente in occasione di
variazioni del processo produttivo o dell'introduzione di nuovi macchinari.
Tutto questo in base alla consapevolezza che investire in sicurezza conviene
anche dal punto di vista economico oltre che morale.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-11-02
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