Nuove disposizioni per il lavoro notturno sono state dettate
dal D.L.vo 532 del 26 novembre 1999 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000) in
vigore dal 7 febbraio 2000, a norma dell'art. 17 della legge n. 25 del
5 febbraio 2000 (legge "comunitaria 1998"). Il legislatore ha
dato ampio spazio alla tutela della salute a della sicurezza per il lavoratore
notturno ed ha ribadito i punti fondamentali per garantire una corretta
sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (almeno ogni due anni) per
accertare l'idoneità degli interessati, tramite il medico competente,
come stabilito dalla 626/94: nel caso in cui venga accertata la non idoneità
alle prestazioni notturne deve essere garantito al lavoratore il trasferimento
al lavoro diurno. Prima dell'adibizione al lavoro notturno, il datore
di lavoro deve consultare le parti sociali, informare i lavoratori interessati
sui pericoli derivanti dallo svolgimento di tale lavoro e garantire la
prevenzione e la sicurezza dopo una attenta valutazione dei rischi. Il
datore di lavoro deve garantire inoltre anche un livello di servizi equivalente
a quello previsto per il lavoro diurno ed adeguate misure di protezione
personale e collettiva. Tra le limitazioni si precisa che:
- devono essere adibiti al lavoro notturno, con priorità assoluta,
i lavoratori idonei che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali;
- è vietato il lavoro notturno alle donne, dall'accertamento della
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla
lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni (o
alternativamente dal padre convivente, da chi sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni e da chi
abbia a proprio carico un soggetto disabile.
In mancanza di una disciplina contrattuale è considerato lavoratore
notturno chi svolga un minimo
di ottanta giorni di lavoro notturno all'anno con orari di lavoro che
non possono comunque superare le otto ore nelle ventiquattro ore. Il datore
di lavoro sarà sanzionato con L. 300.000 per ogni giorno e per
ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti. La
violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza,
quali gli accertamenti preventivi e periodici, è punita con la
sanzione di cui all'art. 89 comma 2,a della 626/94.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 07 apr 2000
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