Lavoro Notturno in Sicurezza

Nuove disposizioni per il lavoro notturno sono state dettate dal D.L.vo 532 del 26 novembre 1999 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000) in vigore dal 7 febbraio 2000, a norma dell'art. 17 della legge n. 25 del 5 febbraio 2000 (legge "comunitaria 1998"). Il legislatore ha dato ampio spazio alla tutela della salute a della sicurezza per il lavoratore notturno ed ha ribadito i punti fondamentali per garantire una corretta sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (almeno ogni due anni) per accertare l'idoneità degli interessati, tramite il medico competente, come stabilito dalla 626/94: nel caso in cui venga accertata la non idoneità alle prestazioni notturne deve essere garantito al lavoratore il trasferimento al lavoro diurno. Prima dell'adibizione al lavoro notturno, il datore di lavoro deve consultare le parti sociali, informare i lavoratori interessati sui pericoli derivanti dallo svolgimento di tale lavoro e garantire la prevenzione e la sicurezza dopo una attenta valutazione dei rischi. Il datore di lavoro deve garantire inoltre anche un livello di servizi equivalente a quello previsto per il lavoro diurno ed adeguate misure di protezione personale e collettiva. Tra le limitazioni si precisa che:
- devono essere adibiti al lavoro notturno, con priorità assoluta, i lavoratori idonei che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;
- è vietato il lavoro notturno alle donne, dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni (o alternativamente dal padre convivente, da chi sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni e da chi abbia a proprio carico un soggetto disabile.
In mancanza di una disciplina contrattuale è considerato lavoratore notturno chi svolga un minimo
di ottanta giorni di lavoro notturno all'anno con orari di lavoro che non possono comunque superare le otto ore nelle ventiquattro ore. Il datore di lavoro sarà sanzionato con L. 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti. La violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza, quali gli accertamenti preventivi e periodici, è punita con la sanzione di cui all'art. 89 comma 2,a della 626/94.


Pietro Lucadei

prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 07 apr 2000