Proibite le forme peggiori di lavoro minorile
ratificate la Convenzione n.182 e la Raccomandazione n.190 della conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro


La legge n.148 del 25 maggio 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.135 del 12 giugno, ha ratificato la Convenzione n.182 e la raccomandazione n.190 dell'OIL relative alla "proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione". Gli stati membri dell'OIL, riuniti nella conferenza generale di Ginevra del 1 giugno 1999 per la 87° sessione, considerata la necessità di adottare strumenti nuovi, efficaci ed immediati per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, si sono impegnati a debellare il triste fenomeno con le misure necessarie a garantire tutti i diritti fondamentali per i lavoratori di età inferiore ai 18 anni. Nei 16 articoli della convenzione internazionale si precisa in particolare:
- l'espressione "forme peggiori di lavoro minorile" include anche tutte le forme di schiavitù, la tratta dei minori, il lavoro forzato o obbligatorio compreso il reclutamento dei minori per conflitti armati, ai fini della prostituzione o di produzione di materiale pornografico, per traffico di stupefacenti e qualsiasi altro lavoro che, per sua natura o per circostanze, rischi di compromettere la salute, la sicurezza e la moralità del minore;
- ogni stato membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari per attuare quanto disposto dalla convenzione internazionale con programmi ed azioni che tengano conto delle opinioni dei minori e delle loro famiglie direttamente colpiti dalle forme peggiori di lavoro;
- allo scopo dell'attuazione si suggerisce l'aggiornamento sistematico dei dati statistici disaggregati per sesso, fascia d'età, settore produttivo, area geografica, frequenza scolastica, ecc.;
- i programmi d'azione devono prendere in considerazione con procedura d'urgenza e in maniera specifica i minori di più tenera età e quelli di sesso femminile;
- le forme peggiori di lavoro minorile devono essere considerate crimine e devono applicarsi i relativi provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa previsti con la chiusura dell'attività per le aziende recidive;
- occorre fornire anche l'assistenza diretta per garantire ai minori la riabilitazione, il reinserimento sociale, l'accesso all'istruzione di base e, ove sia possibile, la formazione professionale;
- si raccomanda inoltre l'informazione, la sensibilizzazione e la mobilitazione dell'opinione pubblica con il coinvolgimento delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei cittadini.
La legge n.148 con cui l'Italia ha ratificato la convenzione internazionale per la piena ed intera esecuzione entrerà in vigore il prossimo 19 novembre.


Pietro Lucadei

prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-06-26