MATERNITA'
Astensione anticipata anche per le lavoratrici a domicilio: circolare INPS n.164/2000


Con la sentenza n.360 del 26 luglio 2000 la corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art.1 comma 2 della legge 1207/71. Tale articolo infatti non prevedeva, per le lavoratrici a domicilio, l'applicazione dell'astensione obbligatoria anticipata dal lavoro per maternità. Neanche con "le nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", dettate dalla 877/73, il legislatore aveva considerato questo importante aspetto. Ora l'INPS, con la circolare n.164 del 27 settembre 2000, ha recepito la sentenza n.360 della corte costituzionale ed anche per le lavoratrici a domicilio è applicabile l'astensione obbligatoria anticipata dal lavoro per maternità e si può opzionare anche per la flessibilità dell'astensione obbligatoria prevista dall'art.12 comma 1 della legge 53/2000 sui concedi parentali. Le nuove disposizioni si applicano alle astensioni anticipate avvenute dopo la data di emanazione della sentenza n.360 e cioè dopo il 26 luglio 2000. L'INPS precisa che la corresponsione dell'indennità relativa è subordinata alla avvenuta riconsegna delle merci e/o del lavoro, anche non terminato, da parte della lavoratrice a domicilio al committente, come previsto dall'art.18 della 1204/71.


Pietro Lucadei


- S. Benedetto T., 2000-09-28