Con la sentenza n.360 del 26 luglio 2000 la corte costituzionale aveva
dichiarato illegittimo l'art.1 comma 2 della legge 1207/71. Tale articolo
infatti non prevedeva, per le lavoratrici a domicilio, l'applicazione
dell'astensione obbligatoria anticipata dal lavoro per maternità.
Neanche con "le nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio",
dettate dalla 877/73, il legislatore aveva considerato questo importante
aspetto. Ora l'INPS, con la circolare n.164 del 27 settembre 2000, ha
recepito la sentenza n.360 della corte costituzionale ed anche per le
lavoratrici a domicilio è applicabile l'astensione obbligatoria
anticipata dal lavoro per maternità e si può opzionare anche
per la flessibilità dell'astensione obbligatoria prevista dall'art.12
comma 1 della legge 53/2000 sui concedi parentali. Le nuove disposizioni
si applicano alle astensioni anticipate avvenute dopo la data di emanazione
della sentenza n.360 e cioè dopo il 26 luglio 2000. L'INPS precisa
che la corresponsione dell'indennità relativa è subordinata
alla avvenuta riconsegna delle merci e/o del lavoro, anche non terminato,
da parte della lavoratrice a domicilio al committente, come previsto dall'art.18
della 1204/71.
Pietro Lucadei
- S. Benedetto T., 2000-09-28
|