Inquinamento Elettromagnetico
I regolamenti comunali di S. Benedetto T. e Grottammare prevedono limiti più cautelativi rispetto alla legge regionale

Con la deliberazione legislativa n. 276, approvata dal consiglio regionale delle Marche il 12.01.2000, la nostra regione ha disciplinato "antenna selvaggia" al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione in attuazione degli artt. 4 e 5 del decreto n. 381 del 10.09.1998. Le cronache di questi giorni riportano le proteste dei vari comitati che, come in altre regioni, si aspettavano una legge più severa e un ruolo principale alle USL anziché all'ARPA. Infatti l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dovrà redigere il censimento degli impianti regionali classificandoli in base alla potenza, rilasciare pareri preventivi per le autorizzazioni e svolgere attività di controllo e vigilanza per il risanamento degli impianti esistenti. I comitati dei cittadini non si accontentano del supporto tecnico dell'ARPA e chiedono che le USL possano esprimere pareri sanitari. Questo proprio perché i limiti sono stati calcolati per prevenire gli effetti acuti dovuti ad esposizioni continuative mentre per i danni che potrebbero verificarsi a lungo termine non esistono studi epidemiologici per trarne conclusioni; richieste quindi anche di fondi per finanziare ricerche e per risarcire i danni. Per l'installazione degli impianti si richiede inoltre di sostituire la semplice autorizzazione con la concessione edilizia a maggior tutela ambientale ed urbanistica. Vogliamo spezzare comunque una lancia a favore della deliberazione regionale che, nell'attuare quanto stabilito dal decreto 391/98, con l'art. 4 precisa che "…i comuni possono adottare regolamenti con accorgimenti maggiormente cautelativi sulla base di esigenze riguardanti il proprio territorio…i regolamenti comunali già approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale, qualora prevedano limiti più cautelativi, restano in vigore e mantengono la loro efficacia". A questo proposito, nella nostra zona, i comuni di S. Benedetto T. e Grottammare hanno disciplinato, nel 1999, i campi elettromagnetici approvando regolamenti comunali con limiti molto più cautelativi rispetto a quanto stabilito dalla legge. In particolare, per frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, il limite del valore efficace di intensità del campo elettrico passa da 6 a 3 V/m, il limite di valore efficace di intensità del campo magnetico passa da 0,016 a 0,008 A/m, la densità di potenza dell'onda piana equivalente passa da 0,10 a 0,025 W/mq e le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni prevedono la concessione edilizia e il parere sanitario della USL. La legge vieta anche l'installazione dei sistemi radianti sugli edifici destinati alle attività umane, su edifici di pregio storico architettonico, nelle zone di interesse paesaggistico ambientale e, cosa più importante, a distanza inferiore ai 100 metri dal perimetro esterno di ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido. Possiamo concludere che questa legge regionale non è da buttare se si riuscisse, come previsto, anche a risanare gli impianti esistenti entro due anni (da tanto a
S. Benedetto T. si aspetta l'interramento dell'elettrodotto della sottostazione di Via Piemonte che, lungo il fosso delle Fornaci, sovrasta di pochi metri scuole e civili abitazioni) e contemporaneamente effettuare indagini epidemiologiche per valutare l'entità del danno alla salute degli esposti e ridefinire i tetti cautelativi. Non dobbiamo dimenticare poi che molte fonti di inquinamento elettromagnetico le abbiamo nei nostri ambienti di vita e di lavoro, a cominciare proprio dagli elettrodomestici di uso comune quali frigoriferi, televisori, computer, ecc. e che si devono utilizzare in modo corretto per scongiurare i pericoli di ripercussione sulla nostra salute.

Pietro Lucadei

S. Benedetto T., 2000-02-07