Con la deliberazione legislativa n. 276, approvata dal consiglio
regionale delle Marche il 12.01.2000, la nostra regione ha disciplinato
"antenna selvaggia" al fine della tutela ambientale e sanitaria
della popolazione in attuazione degli artt. 4 e 5 del decreto n. 381 del
10.09.1998. Le cronache di questi giorni riportano le proteste dei vari
comitati che, come in altre regioni, si aspettavano una legge più
severa e un ruolo principale alle USL anziché all'ARPA. Infatti
l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dovrà redigere
il censimento degli impianti regionali classificandoli in base alla potenza,
rilasciare pareri preventivi per le autorizzazioni e svolgere attività
di controllo e vigilanza per il risanamento degli impianti esistenti.
I comitati dei cittadini non si accontentano del supporto tecnico dell'ARPA
e chiedono che le USL possano esprimere pareri sanitari. Questo proprio
perché i limiti sono stati calcolati per prevenire gli effetti
acuti dovuti ad esposizioni continuative mentre per i danni che potrebbero
verificarsi a lungo termine non esistono studi epidemiologici per trarne
conclusioni; richieste quindi anche di fondi per finanziare ricerche e
per risarcire i danni. Per l'installazione degli impianti si richiede
inoltre di sostituire la semplice autorizzazione con la concessione edilizia
a maggior tutela ambientale ed urbanistica. Vogliamo spezzare comunque
una lancia a favore della deliberazione regionale che, nell'attuare quanto
stabilito dal decreto 391/98, con l'art. 4 precisa che "
i comuni
possono adottare regolamenti con accorgimenti maggiormente cautelativi
sulla base di esigenze riguardanti il proprio territorio
i regolamenti
comunali già approvati alla data di entrata in vigore della legge
regionale, qualora prevedano limiti più cautelativi, restano in
vigore e mantengono la loro efficacia". A questo proposito, nella
nostra zona, i comuni di S. Benedetto T. e Grottammare hanno disciplinato,
nel 1999, i campi elettromagnetici approvando regolamenti comunali con
limiti molto più cautelativi rispetto a quanto stabilito dalla
legge. In particolare, per frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, il limite
del valore efficace di intensità del campo elettrico passa da 6
a 3 V/m, il limite di valore efficace di intensità del campo magnetico
passa da 0,016 a 0,008 A/m, la densità di potenza dell'onda piana
equivalente passa da 0,10 a 0,025 W/mq e le procedure per l'ottenimento
delle autorizzazioni prevedono la concessione edilizia e il parere sanitario
della USL. La legge vieta anche l'installazione dei sistemi radianti sugli
edifici destinati alle attività umane, su edifici di pregio storico
architettonico, nelle zone di interesse paesaggistico ambientale e, cosa
più importante, a distanza inferiore ai 100 metri dal perimetro
esterno di ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido. Possiamo
concludere che questa legge regionale non è da buttare se si riuscisse,
come previsto, anche a risanare gli impianti esistenti entro due anni
(da tanto a
S. Benedetto T. si aspetta l'interramento dell'elettrodotto della sottostazione
di Via Piemonte che, lungo il fosso delle Fornaci, sovrasta di pochi metri
scuole e civili abitazioni) e contemporaneamente effettuare indagini epidemiologiche
per valutare l'entità del danno alla salute degli esposti e ridefinire
i tetti cautelativi. Non dobbiamo dimenticare poi che molte fonti di inquinamento
elettromagnetico le abbiamo nei nostri ambienti di vita e di lavoro, a
cominciare proprio dagli elettrodomestici di uso comune quali frigoriferi,
televisori, computer, ecc. e che si devono utilizzare in modo corretto
per scongiurare i pericoli di ripercussione sulla nostra salute.
Pietro Lucadei
S. Benedetto T., 2000-02-07
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