La commissione bilancio del consiglio regionale Marche
ha approvato la copertura finanziaria per la Legge Regionale n. 28 del
14-11-2001 con un importo di un miliardo di lire. Ricordiamo che la L.
R. n.28/01 ha recepito i contenuti e le disposizioni della 447/95 per
la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico nella nostra regione. Ora, con la copertura finanziaria, diventa
più facile attuare le disposizioni legislative secondo i criteri
stabiliti per la zonizzazione e per la redazione dei piani di risanamento
dei territori comunali. Dalla data di pubblicazione dei criteri, i comuni
con più di 30.000 abitanti e i comuni con meno di 30.000 hanno,
rispettivamente, un anno e due anni di tempo per redigere i piani di risanamento
acustico. Tali piani devono essere redatti con suddivisione del territorio
in aree omogenee, sotto il profilo acustico, per le quali vengono poi
fissati i limiti di rumore ammissibili di emissione, immissione, attenzione
e di qualità. La classificazione del territorio deve essere fatta
in base al DPCM 14 novembre 1997, art.1, tab.A e cioè: aree particolarmente
protette, aree prevalentemente residenziali, aree di tipo misto, aree
ad intensa attività umana, aree prevalentemente industriali, aree
esclusivamente industriali. Lo stesso DPCM 14 novembre 1997 fissa i valori
limite di emissione (art.2, tab.B), di immissione (art.3, tab.C) e di
qualità (art.7, tab.D), diversificati per aree omogenee e relativi
al tempo di riferimento diurno (dalle ore 6 alle ore 22) e notturno (dalle
ore 22 alle ore 6). Amministrazioni locali e servizi ambientali dei vari
Comuni impegnati quindi per dare attuazione alla L.R. n.28/2001 al fine
di poter intervenire, dopo la zonizzazione, con la successiva fase di
risanamento e bonifica acustica del territorio. L'inquinamento acustico,
definito come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio, disturbo alla quiete pubblica e pericolo
per la salute umana, è particolarmente presente in ambiti territoriali
ad intensa attività umana e, in passato, è stato trascurato
sottovalutandone gli effetti nocivi. Per fortuna, anche se in ritardo,
oggi abbiamo preso coscienza degli effetti dannosi del rumore che possono
provocare non solo danni irreversibili all'apparato uditivo, ma a tutto
il sistema sensoriale con ripercussioni anche gravi sugli organi e sulla
sfera psichica. Per questo il legislatore si è attivato con leggi
specifiche che vanno dal DPCM 1° marzo 1991 alla legge quadro sull'inquinamento
acustico del 26 ottobre 1995 n. 447. La legge quadro fissa le finalità,
definisce i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore,
valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità)
e stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. Nella
nostra zona il Comune di San Benedetto del Tronto ha già provveduto
a classificare il territorio e si attende ora che venga data attuazione
al PUT (piano traffico urbano) e alla fase di risanamento e regolamentazione
delle sorgenti sonore fisse e mobili con interventi alla fonte e mediante
barriere acustiche artificiali con materiali fonoassorbenti. La zonizzazione
è ancora disattesa però negli altri comuni limitrofi con
il crescente disagio sia per l'ambiente sia per la salute dei cittadini.
Approfittare del finanziamento per attuare la legge e risolvere i problemi
causati dall'inquinamento acustico è quindi l'imperativo per le
amministrazioni locali.
Nelle tabelle A e C è riportato un quadro riassuntivo delle definizioni
e dei valori limite assoluti di immissione, relativi alle diverse classi
di destinazione d'uso dei territori comunali e riferiti ai periodi diurni
e notturni, così come stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997.
DPCM 14 novembre 1997, art.1, tab. A: classificazione del territorio
comunale
Classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le
aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo
ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc
Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano
in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali e artigianali.
Classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza
di attività industriali, aree rurali interessate da attività
che impiegano macchine operatrici.
Classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.
Classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe
le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità
di abitazioni.
Classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe
le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive
di insediamenti abitativi.
DPCM 14 novembre 1997, Art 3- Tabella C: valori limite assoluti di immissione
classi di destinazione d'uso del territorio Leq in dB(A)
diurno (6-:-22) notturno (22-:-6)
I - aree particolarmente protette 50 40
lI -aree prevalentemente residenziali 55 45
III -aree di tipo misto 60 50
IV -aree di intensa attività umana 65 55
V -aree prevalentemente industriali 70 60
VI -aree esclusivamente industriali 70 70
Pietro Lucadei
San Benedetto del Tronto, 2002-04-11
|