Dispositivi di Protezione Individuali
definiti i criteri di scelta dal decreto 2 maggio 2001

Un nuovo passo avanti per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro con il decreto del ministero del lavoro 2 maggio 2001, pubblicato sul S.O. alla G.U. n.209 del 8 settembre 2001, che stabilisce i criteri di scelta ed uso per i dispositivi di protezione individuali ( DPI ). Il legislatore aveva già affrontato il problema della protezione individuale, come fattore fondamentale per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, con il dlvo 475/92 (obblighi per i costruttori) e con i successivi 277/91 e 626/94 (obblighi per gli utilizzatori). Completano il quadro normativo la precedente legislazione stabilita dai DPR 547/55, 303/56, 164/56 e 320/56. Nel 1994, come si è detto, il
dlvo 626 (titolo IV), nel recepire la direttiva CE 656/89, definisce DPI qualsiasi attrezzatura indossata dal lavoratore allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi (fisici, chimici e biologici). In caso di rischi multipli che richiedono l'uso di più DPI questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti. I DPI si suddividono in tre grandi categorie:
- 1^ cat. = per proteggere da lesioni di lieve entità;
- 3^ cat. = per la tutela dai rischi di morte o lesioni gravi e permanenti;
- 2^ cat. = tutti i DPI non compresi nella 1^ e 3^ cat.
L'uso dei DPI diversi da quelli definiti deve garantire un livello di sicurezza equivalente. In particolare l'art.45 del dlvo 626/94 affida al ministero del lavoro e dell'industria il compito di definire i criteri di scelta in base ai fattori specifici di rischio delle varie attività. Con il decreto 2 maggio 2001 il legislatore ha provveduto, quindi, a mettere ordine nella scelta dei DPI individuando le norme relative di riferimento.
Per la protezione dell'udito (all.1) si deve far riferimento alla Uni En 458 (1995). Per la protezione delle vie respiratorie (all. 2) la scelta del decreto è per la norma Uni 10720 (1998). I DPI per la protezione degli occhi (all. 3) devono essere individuati in base alle norme:
- Uni En 169 (1993) per filtri e tecniche di saldatura;
- Uni En 170 (1993) per proteggersi dalle radiazioni ultraviolette;
- Uni En 171 (1993) per proteggersi dalle radiazioni infrarosse.
Per la protezione da agenti chimici (all. 4) il decreto individua la norma Uni 9609 (1990).
Ricordiamo infine che i lavoratori sono obbligati ad indossare i DPI relativi ai rischi specifici della loro attività e devono sottoporsi alla formazione e all'informazione sull'utilizzo corretto dei DPI avendo cura dei mezzi forniti per la tutela della loro sicurezza.

Pietro Lucadei


prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2001-09-14