Un nuovo passo avanti per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro con il decreto del ministero del lavoro 2 maggio 2001, pubblicato
sul S.O. alla G.U. n.209 del 8 settembre 2001, che stabilisce i criteri
di scelta ed uso per i dispositivi di protezione individuali ( DPI ).
Il legislatore aveva già affrontato il problema della protezione
individuale, come fattore fondamentale per la sicurezza e l'igiene sul
lavoro, con il dlvo 475/92 (obblighi per i costruttori) e con i successivi
277/91 e 626/94 (obblighi per gli utilizzatori). Completano il quadro
normativo la precedente legislazione stabilita dai DPR 547/55, 303/56,
164/56 e 320/56. Nel 1994, come si è detto, il
dlvo 626 (titolo IV), nel recepire la direttiva CE 656/89, definisce DPI
qualsiasi attrezzatura indossata dal lavoratore allo scopo di proteggersi
contro uno o più rischi (fisici, chimici e biologici). In caso
di rischi multipli che richiedono l'uso di più DPI questi devono
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo,
la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti. I DPI si
suddividono in tre grandi categorie:
- 1^ cat. = per proteggere da lesioni di lieve entità;
- 3^ cat. = per la tutela dai rischi di morte o lesioni gravi e permanenti;
- 2^ cat. = tutti i DPI non compresi nella 1^ e 3^ cat.
L'uso dei DPI diversi da quelli definiti deve garantire un livello di
sicurezza equivalente. In particolare l'art.45 del dlvo 626/94 affida
al ministero del lavoro e dell'industria il compito di definire i criteri
di scelta in base ai fattori specifici di rischio delle varie attività.
Con il decreto 2 maggio 2001 il legislatore ha provveduto, quindi, a mettere
ordine nella scelta dei DPI individuando le norme relative di riferimento.
Per la protezione dell'udito (all.1) si deve far riferimento alla Uni
En 458 (1995). Per la protezione delle vie respiratorie (all. 2) la scelta
del decreto è per la norma Uni 10720 (1998). I DPI per la protezione
degli occhi (all. 3) devono essere individuati in base alle norme:
- Uni En 169 (1993) per filtri e tecniche di saldatura;
- Uni En 170 (1993) per proteggersi dalle radiazioni ultraviolette;
- Uni En 171 (1993) per proteggersi dalle radiazioni infrarosse.
Per la protezione da agenti chimici (all. 4) il decreto individua la norma
Uni 9609 (1990).
Ricordiamo infine che i lavoratori sono obbligati ad indossare i DPI relativi
ai rischi specifici della loro attività e devono sottoporsi alla
formazione e all'informazione sull'utilizzo corretto dei DPI avendo cura
dei mezzi forniti per la tutela della loro sicurezza.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2001-09-14
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