Dal 19 aprile sono in vigore le disposizioni dettate dal
D.L.vo 359/99 (GU 246 del 19 ottobre 1999) sui nuovi requisiti minimi
per l'uso in sicurezza delle attrezzature e macchine da parte dei lavoratori,
Il decreto, strutturato in otto articoli, amplia non poco la 626/94 modificandone
gli artt. 35, 36 e 37 del titolo terzo (uso delle attrezzature di lavoro)
e gli artt. 89 e 90 sulle relative sanzioni per le inadempienze. Vengono
modificate anche le disposizioni del DPR 547/55 relative al sollevamento
dei carichi e alle attrezzature di lavoro mobili e con lavoratori a bordo.
Nuovi obblighi, quindi, per i datori di lavoro che sono chiamati anche
ad una verifica preventiva e periodica delle attrezzature: i risultati
di tali verifiche devono accompagnare le macchine ed essere tenute a disposizione
della vigilanza. Per l'adempimento viene data una scadenza al 30 giugno
2001 ma si richiede ugualmente un adeguamento delle attrezzature, nel
minor tempo possibile, per garantire nel periodo transitorio una sicurezza
equivalente ai lavoratori. Il legislatore ha ribadito inoltre l'importanza
dell'informazione sui rischi che deve essere estesa anche a quei lavoratori
che, pur non utilizzando direttamente una macchina o attrezzatura, sono
ugualmente esposti a causa della presenza di tali attrezzature nel posto
di lavoro; specialmente per attrezzature mobili e per sollevamento carichi
devono essere assicurati spazi sufficienti per evitare incidenti nel raggio
di azione relativo. Come si può notare, anche se il D.L.vo 359/99
tratta temi specifici, il coinvolgimento dei luoghi di lavoro e delle
attività è molto ampio: si prevedono per ciò molte
difficoltà, in special modo per le piccole e medie imprese che
non hanno certo strutture e risorse sufficienti per adeguarsi in così
breve tempo. Comunque i nuovi obblighi dettati per garantire l'uso in
sicurezza delle attrezzature erano necessari per far fronte ai continui
e crescenti infortuni legati anche ad una scelta di macchine non adatte,
utilizzate senza la giusta manutenzione preventiva e periodica e con scarsa
informazione e formazione per gli addetti.
Pietro Lucadei
prevenzione e sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2000-04-26
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