L'evoluzione della nostra società ha portato anche
all'evoluzione dell'art.2043 del codice civile e, per quanto riguarda
il tema della tutela della sfera individuale, il giudice non considera
più solo l'aspetto patrimoniale per decidere eventuali risarcimenti
di fatti illeciti. Oggi si vive in un contesto di rapporti e di realtà
affettive e relazionali molto ampio per cui, quando si verificano illeciti,
il risarcimento del danno che colpisce l'individuo non può essere
solo legato ad una tradizionale logica patrimoniale. Occorre considerare
tutta la sfera dei diritti della personalità, della riservatezza
e dell'identità personale oltre naturalmente al danno esistenziale
della sfera famigliare derivante da eventi tragici causati a congiunti
(lesioni della libertà personale per ingiusta detenzione, lesione
della salute, della sfera sessuale, morte, ecc.). Non dobbiamo dimenticare
poi tutti gli altri aspetti dell'ampia sfera esistenziale individuale
come le immissioni nocive per la salute e per l'ambiente, ma anche altri
aspetti frivoli come il danno derivante da una vacanza rovinata o la morte
di un animale domestico. Certo un altro aspetto molto importante riguarda
i diritti dei lavoratori con danno psichico derivante dal mobbing o dall'ingiusto
licenziamento. Questo fenomeno ha già comunque spinto il legislatore
ad iniziare l'iter per un provvedimento legislativo specifico ad allineare
l'Italia agli altri paesi europei. L'art.2043 del codice civile sul risarcimento
per fatto illecito ("qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno") viene applicato nel modo più ampio e, oltre alla
logica patrimoniale, per il risarcimento viene considerato anche il danno
biologico ed esistenziale. La tutela della sfera individuale viene così
ad essere completa per tutti i vari casi della relazione umana.
Pietro Lucadei
- S. Benedetto T., 2000-06-12
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