Requisiti igienico-sanitari restrittivi per il commercio
ambulante di carne e pesce sono stati previsti dall'ordinanza 2 marzo
2000 del ministero della sanità, pubblicata sulla gazzetta ufficiale
56 del 8 marzo 2000. Le prescrizioni sono riferite ai vari mercati che
si svolgono su aree pubbliche, sia in costruzioni stabili sia su negozi
mobili o banchi temporanei. I comuni, o comunque chi gestisce i mercati,
dovranno garantire la funzionalità delle aree destinate a questo
tipo di commercio con manutenzioni, ordinarie e straordinarie, oltre che
la potabilità dell'acqua, la raccolta rifiuti, servizi igienici
divisi per sesso a disposizione degli acquirenti e degli operatori, ecc.
Le costruzioni stabili dovranno avere una copertura adeguata, consentire
la vendita degli alimenti in modo igienicamente corretto, avere le superfici
facilmente lavabili e disinfettabili, pavimentazione antiscivolo, allacci
per il prelievo di acqua potabile e scarico in fogna per ogni postazione.
Lo stesso discorso vale per i furgoni mobili che devono essere attrezzati
per il collegamento ai vari allacci oppure devono avere impianti autonomi
con i requisiti igienico-sanitari richiesti. L'ordinanza dedica una speciale
attenzione ai prodotti deperibili, in particolare carne, pesce e molluschi,
per la vendita dei quali sono prescritte anche idonei impianti di conservazione
e refrigerazione. Prescrizioni particolari sono dedicate alla preparazione,
vendita e somministrazione sul posto di prodotti gastronomici cotti che
devono essere realizzate in strutture, separate e distinte dalle altre,
dotate di adeguati impianti di refrigerazione e per il mantenimento in
caldo, con tutti i requisiti previsti dalla 155/97. Viene specificato
anche che tali prodotti possono essere preparati, venduti o somministrati
solo nell'arco della stessa giornata.
Pietro Lucadei
S. Benedetto T., 14 mar 00
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