Nuove prescrizioni restrittive per il commercio ambulante di carne e pesce

Requisiti igienico-sanitari restrittivi per il commercio ambulante di carne e pesce sono stati previsti dall'ordinanza 2 marzo 2000 del ministero della sanità, pubblicata sulla gazzetta ufficiale 56 del 8 marzo 2000. Le prescrizioni sono riferite ai vari mercati che si svolgono su aree pubbliche, sia in costruzioni stabili sia su negozi mobili o banchi temporanei. I comuni, o comunque chi gestisce i mercati, dovranno garantire la funzionalità delle aree destinate a questo tipo di commercio con manutenzioni, ordinarie e straordinarie, oltre che la potabilità dell'acqua, la raccolta rifiuti, servizi igienici divisi per sesso a disposizione degli acquirenti e degli operatori, ecc. Le costruzioni stabili dovranno avere una copertura adeguata, consentire la vendita degli alimenti in modo igienicamente corretto, avere le superfici facilmente lavabili e disinfettabili, pavimentazione antiscivolo, allacci per il prelievo di acqua potabile e scarico in fogna per ogni postazione. Lo stesso discorso vale per i furgoni mobili che devono essere attrezzati per il collegamento ai vari allacci oppure devono avere impianti autonomi con i requisiti igienico-sanitari richiesti. L'ordinanza dedica una speciale attenzione ai prodotti deperibili, in particolare carne, pesce e molluschi, per la vendita dei quali sono prescritte anche idonei impianti di conservazione e refrigerazione. Prescrizioni particolari sono dedicate alla preparazione, vendita e somministrazione sul posto di prodotti gastronomici cotti che devono essere realizzate in strutture, separate e distinte dalle altre, dotate di adeguati impianti di refrigerazione e per il mantenimento in caldo, con tutti i requisiti previsti dalla 155/97. Viene specificato anche che tali prodotti possono essere preparati, venduti o somministrati solo nell'arco della stessa giornata.

Pietro Lucadei

S. Benedetto T., 14 mar 00