Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
circolare 3/2001

Il legislatore si era già occupato dell'efficienza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori disponendo per controlli periodici, ai fini della sicurezza, con l'art.374 del DPR 547/55 e con l'art.35 del D.L.vo 626/94. A queste prescrizioni di carattere generale si sono aggiunti, con il
D.L.vo 359/99, controlli particolari con periodicità ben definite per determinate attrezzature in relazione alle loro caratteristiche e ai loro rischi potenziali. Con la circolare n.3 dell'8 gennaio '01 il ministero del lavoro ha chiarito alcuni quesiti, avanzati in merito alle disposizioni del D.L.vo 359/99, allegando anche un prospetto relativo agli obblighi e alle periodicità di controllo dei principali impianti e delle attrezzature più diffuse. Nel prospetto sono inoltre specificati, per ogni singola attrezzatura, i soggetti obbligati, il personale incaricato e gli articoli della normativa di riferimento. In pratica viene chiarito che il regime dei controlli resta immutato rispetto al passato e si ribadisce la responsabilità del datore di lavoro in merito ai controlli periodici (responsabilità che non può essere delegata) e l'obbligo di registrazione dell'esito delle verifiche la cui documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente per la vigilanza. Ricordiamo che il
D.L.vo 359/99 aveva recepito la direttiva 95/63/CE e dispone che il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature, elencate nell'allegato XIV del D.L.vo 626/94, siano sottoposte a verifiche periodiche. Nel prospetto allegato alla circolare 3/2001 sono elencate le principali attrezzature che, per i loro rischi particolari, per il loro uso o per il frequente montaggio e smontaggio, vanno incontro ad un più rapido deterioramento delle loro caratteristiche di sicurezza.

Pietro Lucadei


In … sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2001-01-24