Il legislatore si era già occupato dell'efficienza
delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori disponendo per
controlli periodici, ai fini della sicurezza, con l'art.374 del DPR 547/55
e con l'art.35 del D.L.vo 626/94. A queste prescrizioni di carattere generale
si sono aggiunti, con il
D.L.vo 359/99, controlli particolari con periodicità ben definite
per determinate attrezzature in relazione alle loro caratteristiche e
ai loro rischi potenziali. Con la circolare n.3 dell'8 gennaio '01 il
ministero del lavoro ha chiarito alcuni quesiti, avanzati in merito alle
disposizioni del D.L.vo 359/99, allegando anche un prospetto relativo
agli obblighi e alle periodicità di controllo dei principali impianti
e delle attrezzature più diffuse. Nel prospetto sono inoltre specificati,
per ogni singola attrezzatura, i soggetti obbligati, il personale incaricato
e gli articoli della normativa di riferimento. In pratica viene chiarito
che il regime dei controlli resta immutato rispetto al passato e si ribadisce
la responsabilità del datore di lavoro in merito ai controlli periodici
(responsabilità che non può essere delegata) e l'obbligo
di registrazione dell'esito delle verifiche la cui documentazione deve
essere tenuta a disposizione dell'autorità competente per la vigilanza.
Ricordiamo che il
D.L.vo 359/99 aveva recepito la direttiva 95/63/CE e dispone che il datore
di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature, elencate nell'allegato
XIV del D.L.vo 626/94, siano sottoposte a verifiche periodiche. Nel prospetto
allegato alla circolare 3/2001 sono elencate le principali attrezzature
che, per i loro rischi particolari, per il loro uso o per il frequente
montaggio e smontaggio, vanno incontro ad un più rapido deterioramento
delle loro caratteristiche di sicurezza.
Pietro Lucadei
In
sicurezza sul lavoro - S. Benedetto T., 2001-01-24
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