AZIENDE A RISCHIO RILEVANTE
Scadenza il 13 aprile per redigere il Sistema di Gestione della Sicurezza

Il d.lgs.334 del 17 agosto 1999, che ha recepito la direttiva 96/82/CE (detta anche Seveso 2) "relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", ha modificato non poco quanto previsto dal DPR 175/88 e successive integrazioni. Sono state introdotte novità assolute, apportate modifiche parziali e confermati molti aspetti normativi che erano più avanzati della stessa normativa europea. Il risultato è un quadro normativo ampio e completo, per la sicurezza degli addetti, della popolazione e dell'ambiente, che interessa oltre 10.000 aziende, pubbliche e private, dei vari settori definiti dal campo di applicazione secondo l'allegato uno. Tutte le aziende che svolgono attività connesse con sostanze o preparati pericolosi sono divise in classi di rischio a secondo della quantità, della pericolosità di tali sostanze e della tipologia di processo. Abbiamo così una classe A1 per il rischio alto, A2 per il rischio medio-alto, B per il rischio medio e C per il rischio basso. Tra le varie disposizioni, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, ci sono anche obblighi ed adempimenti a carico dei gestori nei confronti di organi regionali o interregionali, tra i quali spicca per importanza l'elaborazione del documento sul Sistema di Gestione della Sicurezza previsto dall'art.7 per le aziende di classe C. Tale documento deve essere compilato secondo le indicazioni dell'allegato tre, conservato in azienda a disposizione delle autorità competenti e riesaminato ogni due anni sulla base di linee guida già definite dai ministeri Sanità, Industria, Interno e Ambiente. Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SgS), nell'ambito della realtà in cui opera l'azienda a rischio rilevante, deve tener conto principalmente di:
- organizzazione e gestione di ruoli e responsabilità degli addetti ad ogni livello, con relativa formazione ed informazione e coinvolgimento dei dipendenti e dei subappaltatori;
- identificazione e valutazione dei pericoli tenendo conto della gravità e della probabilità di accadimento;
- adozione ed applicazione di procedure operative standardizzate per la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi;
- procedure da seguire in caso di accadimento dell'incidente;
- controllo periodico delle misure di prevenzione con valutazione della loro efficacia ed adeguatezza.
Inoltre l'art.8 del 334/99 prevede, per le classi A e B, che il gestore dell'azienda deve elaborare ed inviare alle autorità competenti un Rapporto di Sicurezza (RdS), di cui sarà parte integrante anche il documento SgS, in cui si dovrà evidenziare che:
- è stato adottato il Sistema di Gestione della Sicurezza;
- i pericoli di incidenti rilevanti sono stati individuati e sono state adottate le misure per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- sono sufficientemente sicuri gli impianti connessi con il funzionamento dello stabilimento;
- sono stati predisposti i piani di emergenza interni e sono stati forniti alle autorità competenti gli elementi utili per l'elaborazione di piani di emergenza esterni al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
Non rientrano nel campo di applicazione del d. lgs.334/99, perché con diversa regolamentazione:
- stabilimenti, impianti e depositi militari;
- trasporto di sostanze pericolose e deposito temporaneo intermedio su strada, per via fluviale, marittima, aerea e ferrovia;
- industrie estrattive;
- discariche dei rifiuti.


Pietro Lucadei

ambiente, prevenzione e sicurezza - S. Benedetto T., 20 mar 00