Il d.lgs.334 del 17 agosto 1999, che ha recepito la direttiva
96/82/CE (detta anche Seveso 2) "relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose",
ha modificato non poco quanto previsto dal DPR 175/88 e successive integrazioni.
Sono state introdotte novità assolute, apportate modifiche parziali
e confermati molti aspetti normativi che erano più avanzati della
stessa normativa europea. Il risultato è un quadro normativo ampio
e completo, per la sicurezza degli addetti, della popolazione e dell'ambiente,
che interessa oltre 10.000 aziende, pubbliche e private, dei vari settori
definiti dal campo di applicazione secondo l'allegato uno. Tutte le aziende
che svolgono attività connesse con sostanze o preparati pericolosi
sono divise in classi di rischio a secondo della quantità, della
pericolosità di tali sostanze e della tipologia di processo. Abbiamo
così una classe A1 per il rischio alto, A2 per il rischio medio-alto,
B per il rischio medio e C per il rischio basso. Tra le varie disposizioni,
finalizzate a prevenire incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze
per l'uomo e per l'ambiente, ci sono anche obblighi ed adempimenti a carico
dei gestori nei confronti di organi regionali o interregionali, tra i
quali spicca per importanza l'elaborazione del documento sul Sistema di
Gestione della Sicurezza previsto dall'art.7 per le aziende di classe
C. Tale documento deve essere compilato secondo le indicazioni dell'allegato
tre, conservato in azienda a disposizione delle autorità competenti
e riesaminato ogni due anni sulla base di linee guida già definite
dai ministeri Sanità, Industria, Interno e Ambiente. Il Sistema
di Gestione della Sicurezza (SgS), nell'ambito della realtà in
cui opera l'azienda a rischio rilevante, deve tener conto principalmente
di:
- organizzazione e gestione di ruoli e responsabilità degli addetti
ad ogni livello, con relativa formazione ed informazione e coinvolgimento
dei dipendenti e dei subappaltatori;
- identificazione e valutazione dei pericoli tenendo conto della gravità
e della probabilità di accadimento;
- adozione ed applicazione di procedure operative standardizzate per la
prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi;
- procedure da seguire in caso di accadimento dell'incidente;
- controllo periodico delle misure di prevenzione con valutazione della
loro efficacia ed adeguatezza.
Inoltre l'art.8 del 334/99 prevede, per le classi A e B, che il gestore
dell'azienda deve elaborare ed inviare alle autorità competenti
un Rapporto di Sicurezza (RdS), di cui sarà parte integrante anche
il documento SgS, in cui si dovrà evidenziare che:
- è stato adottato il Sistema di Gestione della Sicurezza;
- i pericoli di incidenti rilevanti sono stati individuati e sono state
adottate le misure per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo
e per l'ambiente;
- sono sufficientemente sicuri gli impianti connessi con il funzionamento
dello stabilimento;
- sono stati predisposti i piani di emergenza interni e sono stati forniti
alle autorità competenti gli elementi utili per l'elaborazione
di piani di emergenza esterni al fine di prendere le misure necessarie
in caso di incidente rilevante.
Non rientrano nel campo di applicazione del d. lgs.334/99, perché
con diversa regolamentazione:
- stabilimenti, impianti e depositi militari;
- trasporto di sostanze pericolose e deposito temporaneo intermedio su
strada, per via fluviale, marittima, aerea e ferrovia;
- industrie estrattive;
- discariche dei rifiuti.
Pietro Lucadei
ambiente, prevenzione e sicurezza - S. Benedetto T., 20 mar 00
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