L'articolo 13 della 257/92, al comma 8, stabilisce che "ai fini
del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro
soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le rnalattie professionali
derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano
i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5". Proprio
questo comma era stato oggetto di censura, con sentenze di vari pretori,
perché non è definita una soglia di esposizione ma esprime
solo un concetto temporale che potrebbe creare discriminazioni. La corte
costituzionale, con la sentenza n. 5 del 12.01.2000, aveva ritenuto invece
legittimo il comma perché, "noto l'elevato rischio cancerogeno
delle fibre di amianto, è sufficiente una esposizione anche minima,
se la durata e prolungata, per avere effetti nocivi sulla salute".
Tale sentenza, quindi, riconosceva la piena legittimità della 257/92
e tutti i lavoratori esposti per oltre dieci anni avrebbero avuto diritto
alla rivalutazione in oggetto. La corte di cassazione, con la sentenza
n. 7048 del 15 maggio 2002, ha ora stabilito invece che i benefici pensionistici
di cui all'art. 13 comma 8 della 257/92, siano da riconoscersi solo ai
lavoratori che abbiano corso il "rischio effettivo e non meramente
ipotetico" di contrarre una malattia a causa di una prolungata esposizione
all'amianto e che provino:
- di aver svolto una delle attivita' lavorative soggette ad assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto all'Inail;
- di aver lavorato in un ambiente caratterizzato dalla presenza di valori
di rischio superiori a quelli di soglia consentiti dagli articoli 24 e
31 del Dlgs 277/1991;
- di aver lavorato in tale ambiente per un periodo di tempo non inferiore
a 10 anni (periodo nel quale devono essere ricomprese tutte le "pause
fisiologiche" dell'attivita' lavorativa, quali ferie, permessi, festività).
La sentenza era attesa da molto tempo dagli esposti al rischio amianto
ed aprirà ora la discussione sul riconoscimento degli stessi benefici
ai lavoratori esposti sotto i limiti di soglia e a quelli già pensionati
prima dell'entrata in vigore della legge quando i limiti non erano stati
fissati e non erano quindi controllati. Questa sentenza desta infatti
molte perplessità anche perchè non esiste una relazione
quantitativa tra esposizione e malattia ma è sufficiente una esposizione
anche minima, per avere effetti nocivi sulla salute, noto l'elevato rischio
cancerogeno delle fibre di amianto.
Pietro Lucadei
San Benedetto del Tronto, 2002-09-27
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