Accertata la pericolosità delle fibre di amianto il legislatore,
negli ultimi anni, ha varato molte norme per la tutela della salute definendo
metodi e tecniche atte a rendere innocuo questo materiale cancerogeno
per le vie respiratorie. Il decreto del ministero della sanità
del 20 agosto 1999, pubblicato sulla G.U. 249 del 22 ottobre 1999, con
i suoi tre allegati amplia e completa la legislazione relativa alle metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica e per rendere innocuo l'amianto,
previste dall'art.5 della 257/92.
Nell'allegato uno vengono definite le procedure operative da adottare
negli interventi di rimozione del materiale contenente amianto presente
a bordo delle navi soprattutto come coibente di impianti. L'allegato specifica
che tali operazioni non sono consentite durante la navigazione ma devono
essere programmate in modo che siano effettuate durante la sosta in porto
o in rada. A seguito di fatti accidentali, in corso della navigazione,
possono essere eseguiti soltanto interventi di messa in sicurezza; a tal
fine la dotazione di bordo deve comprendere un minimo di attrezzatura
per consentire i lavori di emergenza osservando le misure di prevenzione
e protezione individuale e collettiva.
L'allegato due del DM 20 agosto 1999 disciplina invece i requisiti minimi
dei rivestimenti incapsulanti e la procedure per la loro applicazione
allo scopo di una corretta bonifica dei manufatti in conformità
a quanto previsto dalla legislazione. Ricordiamo infatti che molti prodotti
vengono oggi commercializzati come idonei senza offrire le garanzie richieste.
D'altra parte una bonifica fatta male arreca un danno maggiore del non
intervento e, quindi, una disciplina per questi prodotti è proprio
quello che ci voleva. L'appendice dell'allegato prevede una attestazione
di conformità dei rivestimenti incapsulanti con caratteristiche
ben precise. Gli incapsulanti di tipo A devono avere uno spessore compreso
tra 250 e 300 mm; lo spessore medio previsto per il tipo B deve essere
compreso tra 200 e 250 mm; per il tipo C lo spessore non deve essere inferiore
a 200 mm. Sono previste anche informazioni dettagliate sulla corretta
applicazione, sull'impermeabilità, sulla resistenza, sull'aderenza,
sulla reazione al fuoco, ecc. E' previsto inoltre la modalità di
preparazione del supporto e che i vari tipi di prodotti incapsulanti devono
essere di colore diversi e contrastanti.
L'allegato tre detta i criteri di scelta dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) per le vie respiratorie. In queste lavorazioni infatti,
anche se i rischi inerenti all'esposizione di fibre sono ridotte al minimo
con misure tecniche, organizzative, procedurali e con mezzi di protezione
collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire agli addetti
idonei DPI per le vie respiratorie considerato l'alto rischio cancerogeno
del materiale. Per quanto riguarda i DPI il d.lgs.475/92 fissa tre categorie
in base al tipo di rischio dal quale ci si deve salvaguardare. Tutti i
dispositivi di protezione delle vie respiratorie appartengono alla categoria
tre (quella cioè destinata a tutelare dai rischi di morte a di
lesioni gravi e permanenti). Per ciò, in base alla 626/94 art.43,
per questi DPI oltre all'informazione ed alla formazione è obbligatorio
l'addestramento. La scelta dei respiratori deve essere fatta tenendo conto
del grado di protezione in relazione alla concentrazione dell'inquinante
e della durata della lavorazione. Nell'allegato vengono stabiliti quindi
i fattori di protezione, sia nominali che operativi, dei vari respiratori
o elettrorespiratori da adottare per le lavorazioni di bonifica tenendo
conto del valore limite di esposizione. I riferimenti legislativi per
i valori limite di soglia dell'amianto sono contenuti nel d.lgs.277/91
e nella legge 257/92 ma spesso si fa riferimento a quelli più restrittivi
stabiliti annualmente dall'ACGIH (American Conference of Govermental Industrial
Hygienists).
Pietro Lucadei
ambiente, prevenzione e sicurezza - S. Benedetto T., 2000-02-29
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