RISCHIO AMIANTO

pensioni speciali ai lavoratori esposti per oltre dieci anni
stabilito dalla sentenza 5/2000 della corte costituzionale

L'art 13 della 257/92, al comma 8, stabilisce che "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5". Proprio questo comma era stato oggetto di censura, con sentenze dei pretori di Ravenna, Vicenza e Padova, perché non è definita una soglia di esposizione ma esprime solo un concetto temporale che potrebbe creare discriminazioni. La corte costituzionale, con la sentenza n.5 del 12.01.2000, ha ritenuto invece legittimo il comma perché, noto l'elevato rischio cancerogeno delle fibre di amianto, è sufficiente una esposizione anche minima, se la durata e prolungata, per avere effetti nocivi sulla salute.La sentenza, quindi, riconosce la piena legittimità della 257/92 e tutti i lavoratori esposti per oltre dieci anni avranno diritto alla rivalutazione in oggetto. Ciò significa che ogni anno di lavorazione sarà computato una volta e mezzo in modo che dieci anni valgono quindici e così via. Viene così respinto anche ogni riferimento al tipo di attività svolta o alla soglia di esposizione e i benefici speciali saranno anche per chi ha avuto una esposizione minima ma di durata ultradecennale. La sentenza era attesa da molto tempo dagli esposti al rischio amianto, che temevano di perdere i loro diritti, ed aprirà ora la discussione sul riconoscimento degli stessi benefici ai lavoratori pubblici e a quelli già pensionati prima dell'entrata in vigore della legge.


Pietro Lucadei


S. Benedetto T., 31 gen 2000