L'art 13 della 257/92, al comma 8, stabilisce che "ai fini del conseguimento
delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i dieci anni sono moltiplicati
per il coefficiente di 1,5". Proprio questo comma era stato oggetto
di censura, con sentenze dei pretori di Ravenna, Vicenza e Padova, perché
non è definita una soglia di esposizione ma esprime solo un concetto
temporale che potrebbe creare discriminazioni. La corte costituzionale,
con la sentenza n.5 del 12.01.2000, ha ritenuto invece legittimo il comma
perché, noto l'elevato rischio cancerogeno delle fibre di amianto,
è sufficiente una esposizione anche minima, se la durata e prolungata,
per avere effetti nocivi sulla salute.La sentenza, quindi, riconosce la
piena legittimità della 257/92 e tutti i lavoratori esposti per
oltre dieci anni avranno diritto alla rivalutazione in oggetto. Ciò
significa che ogni anno di lavorazione sarà computato una volta
e mezzo in modo che dieci anni valgono quindici e così via. Viene
così respinto anche ogni riferimento al tipo di attività
svolta o alla soglia di esposizione e i benefici speciali saranno anche
per chi ha avuto una esposizione minima ma di durata ultradecennale. La
sentenza era attesa da molto tempo dagli esposti al rischio amianto, che
temevano di perdere i loro diritti, ed aprirà ora la discussione
sul riconoscimento degli stessi benefici ai lavoratori pubblici e a quelli
già pensionati prima dell'entrata in vigore della legge.
Pietro Lucadei
S. Benedetto T., 31 gen 2000
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