In base alla legge 257/92, art 9, commi 1 e 3, tutte le imprese che svolgono
attività di lavorazione, bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti
in amianto, debbono inviare alla propria Regione ed alla USL di competenza
una relazione, entro la fine di febbraio di ogni anno, redatta secondo
le modalità stabilite dalla circolare n.124976 del ministero industria,
commercio ed artigianato del 17.02.1993.
Nel modello unificato vengono richiesti:
- i dati anagrafici del titolare
- i dati identificativi dell'impresa
- i tipi di attività svolte e i procedimenti applicati
- i tipi e i quantitativi di amianto trattato in mc/anno o q.li/anno
- le caratteristiche del materiale manipolato
- il tipi di attività e la loro durata in ore/anno
- il numero degli addetti e i loro dati anagrafici
- le misure adottate ai fini della tutela ambientale e della salute dei
lavoratori e il controllo dell'esposizione all'amianto degli addetti,
secondo quanto previsto dagli art. 4 e 35 del decreto lgs 277 del 15.08.1991.
In questi articoli sono previsti gli obblighi dei datori di lavoro per
quanto riguarda la valutazione del rischio, del controllo dell'esposizione
dei lavoratori, prevenzione, formazione ed informazione, eliminazione
o riduzione al minimo dei rischi, protezione collettiva ed individuale
e registrazione degli esposti su un registro tenuto in azienda a disposizione
degli enti di controllo. Tutto questo perché nella 257/92, oltre
a dettare le norme per la cessazione dell'estrazione, del commercio e
dell'utilizzo dell'amianto, il legislatore ha stabilito anche le regole
per lo smaltimento dei prodotti già esistenti, con piani di lavoro
autorizzati dalle USL, per la protezione dai pericoli derivanti dalla
dispersione nell'ambiente delle fibre di questo composto molto cancerogeno
per inalazione.
Pietro Lucadei
S. Benedetto T., 31 gen 2000
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