H. A. C. C. P.
Scadenza il primo aprile per le attività con non più di cinque addetti

 


Come noto il D. Lgs. 155/97, in attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE, stabilisce che tutte le imprese di produzione, trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione di prodotti destinati al consumo umano devono adottare un sistema di autocontrollo secondo i criteri dell'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e cioè analisi dei rischi e controllo dei punti critici per ogni fase delle loro attività. Per l'applicazione di tali misure occorre predisporre un manuale di corretta prassi igienica che sarà aggiornato e conservato a disposizione delle autorità di controllo competenti. In questo modo ogni impresa, autocontrollandosi, garantirà tutte le fasi della sua attività e l'alimento, dalla produzione via via fino al consumatore, ne guadagnerà in igiene e sicurezza. L'ultima proroga generale concessa era scaduta il 30 giugno 1999 ma il decreto 148 del 24 marzo 1999 aveva previsto, per le attività con non più di cinque addetti, uno slittamento fino al primo aprile del 2000 per consentire alle piccole imprese di avvalersi dei benefici previsti dalla "comunitaria 1999" le cui disposizioni sono state approvate con la legge 526 del 21 dicembre 1999 in vigore dal 2 febbraio 2000.


Pietro Lucadei

S. Benedetto T., 2000-02-14