Pubblicato sulla GU n. 174 del 29-7-2003 il DLvo n.195 del 23 giugno
2003 modifica ed integra il DLvo n.626 del 19 settembre 1994, per l'individuazione
delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti
ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori,
a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Dopo l'articolo
8 del decreto legislativo 626/94, e successive modificazioni, è
inserito l'art. 8-bis che recita:
- 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili
e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative.
- 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento,
a specifici corsi di formazione adeguati alla atura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi
ed i requisiti minimi dei corsi.
- 3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni
e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal ipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione
della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
- 4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione
e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento,
a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione
dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione
e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche
di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
- 5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
- 6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza
e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2.
- 7. È fatto salvo l'articolo 10.
- 8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base
del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità
di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano
i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con
le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività
a carico dei partecipanti.
- 10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni
ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei
limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione
del personale medesimo.".
La nornma transitoria prevede:
- 1. Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere
l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un
datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato
di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso,
comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2,
primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto
o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che,
in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati
da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle
regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione
di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
Pietro Lucadei
Primo piano - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, 2003-08-27 ore 09.17
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