In…Form…Azione

Valutazione del Rischio
(ex art. 4 D. lgs 626/94)

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ex art. 4 D. lgs 626/94

il documento di valutazione è uno strumento per l'organizzazione della
sicurezza e la sua completezza è elemento non secondario per introdurre nella
organizzazione aziendale sistemi innovativi ed efficaci di gestione.
Una buona qualità degli atti e delle procedure rispecchia una buona gestione della
sicurezza poiché anche sulla cura impiegata nella definizione dei documenti si fonda la coerenza delle politiche aziendali sul problema.
L'articolo 4 del D.Lgs. 626/94 stabilisce che il documento di valutazione debba contenere:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Si ritiene pertanto utile che il documento di valutazione dei rischi svolga le seguenti
funzioni:
• strumento di pianificazione della prevenzione;
• mezzo per favorire l’interazione tra i soggetti incaricati dell'attività di prevenzione e le funzioni aziendali;
• mezzo per l’esplicitazione, da parte del datore di lavoro nei confronti degli organi di vigilanza, delle misure di prevenzione adottate e/o previste per l'azienda in relazione ai rischi individuati.
In tale contesto di obiettivi ed azioni, a partire dai dati emersi dal monitoraggio realizzato,
per migliorare i documenti esistenti e per mantenere alto il grado di attenzione nei confronti di
questo fondamentale atto, si ritiene utile insistere sui seguenti punti:
I. Il documento non deve essere generico: deve indicare criteri e metodi adottati per l'analisi di
ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio lavoratrici gestanti, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nel piano sanitario redatto dal medico competente.
II. Il documento indica gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione; indica cioè come sono stati coinvolti i responsabili, i preposti, i lavoratori, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.
III. E’ importante che il documento di valutazione descriva l'organizzazione aziendale per la
gestione delle attività di prevenzione.
IV. Nella fase di stima dell’esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare
l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di
lavoro. Si analizzeranno le cause e circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure
tecniche, organizzative e procedurali per contenerli al livello più basso possibile e/o ridurli con
interventi programmabili nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e
salute dei lavoratori. Gli orientamenti comunitari indicano l’utilità di separare i rischi individuati in due categorie:
• rischi ben noti per i quali s’identificano prontamente le misure di controllo;
• rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato.
Pertanto se s’individua un rischio certo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o
quando tale rischio è riferibile alla mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa, le misure di tutela e di messa a norma dovranno essere attuate immediatamente senza acquisire ulteriori elementi valutativi.
Per gli altri rischi invece si dovrà applicare un sistema più attento di valutazione per
esprimere il giudizio di rilevanza e per definire gli interventi per la loro riduzione programmabili nel tempo.
V. Il documento di valutazione deve indicare le azioni che il datore di lavoro intende attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati.
VI. Il documento deve contenere il programma di miglioramento, indicando i tempi di attuazione degli interventi programmati.

Consultare l’opuscolo allegato in pdf

valutazione_rischi.pdf

Opuscoli e Schede di Formazione e Informazione, 2004-09-04