Vibrazioni in…Sicurezz@:
dall’ISPSEL la Banca Dati Vibrazioni
Guida all’utilizzo della Banca Dati Vibrazioni
SOMMARIO
1. Scopo della Banca Dati Vibrazioni
2. Decreto Legislativo n. 187 del 19 agosto 2005
2.1 Ambito d’applicazione
2.2 Obblighi prescritti dal Decreto
2.2.1 La riduzione del rischio
2.2.2 Identificazione e valutazione dei rischi
3. Metodiche di valutazione dei rischi: principi generali
3.1 Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
3.2 Vibrazioni trasmesse al corpo intero
4. Valutazione senza misurazioni: la Banca Dati Vibrazioni
4.1Generalità
4.2 Linee guida per un corretto utilizzo della Banca Dati
4.2.1 Valori Dichiarati dal produttore
4.2.2 Valori rilevati in campo
5. Cosa fare a seguito della valutazione
1. SCOPO DELLA BANCA DATI VIBRAZIONI
Il D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche, che ha recepito la Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002,
prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi
associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del
corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate
nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 626/94.
L'articolo 4 del D.Lgs. 187/05 prescrive in particolare l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN . La disponibilità di banche dati, ove siano accessibili tali informazioni, rende più agevole l’effettuazione della valutazione dei rischi e l’attuazione immediata delle azioni di tutela prescritte dalla D.Lgs. 187/05, senza dover ricorrere a misure onerose e spesso complesse, a causa di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono frequentemente artefatti ed errori nelle misurazioni.
A tale riguardo è importante rilevare che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio prescritto dal D.Lgs. 187/05.
Tale prescrizione è di particolare rilevanza nel caso del rischio vibrazioni, in quanto sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare comunque i livelli di esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio avviene nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva.
2. DECRETO LEGISLATIVO N. 187 DEL 19 AGOSTO 2005
2.1 Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione definito dal D.Lgs. 187/05 è
individuato dalle seguenti definizioni date all'articolo 2:
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio le vibrazioni meccaniche che
se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,
osteoarticolari, neurologici o muscolari" (art. 2 comma 1, punto a).
Tenuto conto di tale definizione, in Tabella 1 si fornisce,
a titolo indicativo, un elenco di alcuni utensili il cui impiego abituale
comporta nella grande maggioranza dei casi un rischio apprezzabile di esposizione
a vibrazioni del sistema mano-braccio per il lavoratore.
Vibrazioni trasmesse al corpo intero "le vibrazioni meccaniche
che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide " (art.
2 comma 1, punto b)
Da quest'ultima definizione appare che sono escluse dal campo di applicazione della normativa esposizioni a vibrazioni al corpo intero di tipologia ed entità tali da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, quali ad esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti. Questi ultimi effetti sono presi in esame nell'ambito dello standard ISO 2631-1: 1997 (appendici C, D) e generalmente possono inquadrarsi nell'ambito della valutazione dei requisiti ergonomici del luogo di lavoro, prescritti dal D.Lgs. 626/94.
In Tabella 2 si riportano, a titolo indicativo, macchinari o lavorazioni che abitualmente espongono i lavoratori a vibrazioni tali da rientrare nell'ambito di applicazione individuato dalla normativa .
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