Influenza Aviaria in…Sicurezz@
Influenza Aviaria e dintorni.
-I virus e la malattia: l’influenza aviaria è una infezione dei
volatili causata da virus influenzali del tipo A; essa può interessare
tanto uccelli selvatici quanto volatili domestici come polli, tacchini, anatre,
causando molto spesso una malattia in forma grave e anche la morte dell’animale
colpito. L’uomo può infettarsi con virus dell’influenza
aviaria a seguito di contatti diretti con animali infetti, e/o con le loro
deiezioni, mentre non c'è alcuna evidenza di trasmissione attraverso
il consumo di carni avicole o uova dopo la cottura Dal 1997 si sono verificati
alcuni episodi documentati di influenza da virus aviario nell’uomo.
-Il Ministro della Salute, Francesco Storace, ha emanato un’ordinanza
con le Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive
dei volatili da cortile, il linea con le raccomandazioni dell’Unione
europea per la prevenzione dell’influenza aviaria nel pollame e nei
volatili selvatici. Il testo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n° 204 del 2 settembre 2005.
ORDINANZA 26 agosto 2005
Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e
diffusive dei volatili da cortile.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2,
commi 2 e 5;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che
istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 495 concernente
la produzione commercializzazione di carni di volatili da cortile;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 concernente il
divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche e tireostatiche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 concernente
la produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998
concernente la produzione e la commercializzazione di carni macinate
e preparazioni di carne;
Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo
per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza
aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;
Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione
europea del 25 agosto 2005;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad
evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;
Ordina:
Art. 1.
Obbligo di registrazione delle aziende di volatili da cortile
1. Le aziende di volatili da cortile che non siano state registrate
conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 1 del decreto
legislativo n. 336/1999, sono sottoposte a provvedimento di divieto
di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura per un
periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni o, a scelta
del proprietario all'abbattimento e distruzione, senza indennizzo, di
tutti gli animali della specie avicola presenti.
2. Le spese per i provvedimenti di cui al comma 1 sono a carico dei
titolari delle aziende assoggettate ai provvedimenti sanitari.
3. I servizi veterinari delle A.S.L. registrano nella banca dati
nazionale dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle
aziende registrate ai sensi del decreto legislativo n. 336/1999.
Art. 2.
Misure di quarantena e controllo nelle aziende di volatili da cortile
1. L'introduzione di volatili da cortile in aziende, che gia'
risultino registrate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n.
336/1999, e' consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) il proprietario o il responsabile dell'azienda deve aver
preventivamente informato il Servizio veterinario competente per
territorio con almeno ventiquattro ore lavorative di anticipo
dell'introduzione degli animali;
b) gli animali siano mantenuti in quarantena per ventuno giorni,
in una struttura, in cui si applica il regime di «tutto pieno tutto
vuoto», fisicamente separata da altre strutture produttive.
2. Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio
effettua gli opportuni controlli sulle aziende di cui al comma 1,
effettuando se del caso campionamenti sulle partite introdotte.
3. Il Ministero della salute, su richiesta delle regioni e province
autonome, puo' concedere, deroghe alle modalita' di effettuazione
della quarantena, sentito il Centro nazionale di referenza per le
malattie dei volatili.
Art. 3.
Informazioni obbligatorie
1. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive
dei volatili da cortile, anche a carattere zoonosico, e' disposto
l'obbligo di riportare sulle carni fresche di volatili da cortile,
come definite all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1997, nonche' sulle preparazioni e sui prodotti a base di
carne contenenti carni di volatili da cortile, le indicazioni di cui
ai successivi articoli 4-7 mediante l'apposizione di un'apposita
etichetta.
Art. 4.
Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile
1. L'operatore alimentare che effettua le operazioni di
macellazione delle carni di volatili da cortile deve fornire le
seguenti informazioni, mediante l'apposizione su un'apposita
etichetta, sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di
imballaggio:
a) la sigla IT seguita dal numero identificativo di registrazione
presso la AUSL dell'allevamento di provenienza degli animali,
riportato sul documento di accompagnamento di cui all'art. 1 del
decreto ministeriale 11 febbraio 2003;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di
macellazione.
2. L'operatore del settore alimentare che effettua le operazioni di
sezionamento deve riportare le seguenti informazioni su un'apposita
etichetta apposta su ogni singolo pezzo o sul materiale di
confezionamento od imballaggio:
a) la sigla IT seguita dalla sigla della provincia o province
degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle
carni;
b) data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
c) numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
3. Nel caso di carcasse o parti di carcasse fornite al consumatore
non confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione
l'informazione di cui ai comma 1 e 2 possono essere apposte
sull'imballaggio.
4. Il punto vendita delle carni di volatili da cortile intere o
sezionate, ove presentate al consumatore finale non confezionate
individualmente all'origine e' tenuto ad esporre le informazioni di
cui ai commi 1 e 2 o a collocare suddette informazioni su
un'etichetta da apporre sul prodotto preincartato.
Art. 5.
Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile
provenienti da Paesi comunitari e terzi
1. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca direttamente al
macello volatili da cortile vivi in provenienza da altro Paese membro
o da Paese terzo deve riportare sull'etichetta delle carni ottenute
da tali volatili, che deve essere apposta su ogni singola confezione
e sull'imballaggio:
a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di
macellazione.
2. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca carni fresche
di volatili da cortile ai fini del sezionamento da altro Paese membro
o da Paese terzo deve riportare sull'etichetta apposta su ogni
singola confezione e sull'imballaggio:
a) l'origine delle carni: con specifica in chiaro del Paese di
provenienza;
b) la data o il numero di lotto di sezionamento;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di
sezionamento.
3. L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese
comunitario o terzo carni di volatili da cortile, intere o sezionate
per essere commercializzate tal quali deve riportare sull'etichetta
apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:
a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data di introduzione nel territorio italiano.
Art. 6.
Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di
volatili da cortile
1. L'operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a
base di carne contenenti carni di volatili da cortile, ai sensi della
normativa vigente, e' tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni
singola confezione e sull'imballaggio le seguenti informazioni:
a) l'origine della materia prima avicola, riportante la sigla IT
seguita dal numero di riconoscimento dello stabilimento di
macellazione o sezionamento delle carni oppure l'indicazione del
Paese comunitario o terzo;
b) la data di preparazione o il numero di lotto.
Art. 7.
Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di
volatili da cortile provenienti da Paesi comunitari o terzi
L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese
comunitario o terzo preparazioni o prodotti a base di carne
contenenti carni di volatili da cortile, deve riportare
sull'etichetta le seguenti informazioni:
a) origine: con specifica in chiaro del paese di provenienza;
b) data di introduzione nel territorio italiano.
Art. 8.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto dal decreto
legislativo n. 109/1992, la violazione delle prescrizioni di cui agli
articoli da 3 a 6 comporta la sospensione del provvedimento che
consente lo svolgimento dell'attivita' da un minimo di sette giorni a
un massimo di ventuno giorni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le
disposizioni di cui agli articoli 4-7 si applicano a decorrere dal
quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione.
2. La presente ordinanza ha validita' sino al 31 dicembre 2007.
Roma, 26 agosto 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 129
- A regolare il tema dell'influenza aviaria c'è da oggi
un nuovo provvedimento: è stato infatti approvato dal Consiglio dei
Ministri n.20 del 16 settembre 2005 un decreto legge, proposto dal Presidente
Berlusconi e dal Ministro della Salute Francesco Storace, finalizzato a prevenire
i rischi di una pandemia influenzale aviaria e, in generale, di malattie degli
animali.
A tale scopo, è previsto un approvvigionamento di scorte di farmaci
antivirali, nonché il potenziamento delle strutture e degli organici
del Ministero della Salute, attraverso l'istituzione di un Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali e di un Dipartimento
per la sanità veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.
In particolare, ha sottolineato il Ministro Storace durante la Conferenza
Stampa, "verrà potenziato il comparto della Sanità veterinaria
con l'assunzione, attraverso concorso, di 60 medici veterinari con contratto
a tempo determinato e di 50 operatori esperti in prevenzione e assistenza.
Inoltre, verrà aumentato di 96 unità l'organico dei carabinieri
dei Nas, per i controlli alle frontiere sulle carni importate e l'eventuale
ingresso di animali clandestini".
Il Ministro della Salute ha poi reso noto che "il Ministero dell'Economia
ha autorizzato la spesa per acquistare i farmaci antivirali per coprire il
10% della popolazione, proponendo alle Regioni di fare altrettanto, in linea
con quanto dichiarato dall'Oms e dall'Unione Europea".
Per quanto riguarda i vaccini contro l'influenza aviaria, essi non rientrano
nel decreto legge approvato oggi in Consiglio dei Ministri, ma fano parte
di un atto del Ministero, e il Ministro dell'Economia Siniscalco ha reso noto
che, nel caso in cui si dovesse verificare una pandemia, sono già pronte
le risorse da utilizzare.
-L'istituzione di un Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali e e di un nuovo Dipartimento nel Ministero, il potenziamento del personale di sanità veterinaria e dei carabinieri dei Nas, l'approvvigionamento di farmaci antivirali. Sono queste le ultime misure approvate nel nostro Paese per fronteggiare il rischio di una eventuale pandemia. Il pacchetto dei provvedimenti già adottati, prevede, inoltre, interventi di polizia veterinaria e controlli capillari alle frontiere, registrazione delle aziende avicole e monitoraggio degli spostamenti degli esemplari di volatili in ambito nazionale. Infine, per fornire una adeguata informazione al consumatore, è prevista l'obbligatorietà della etichettatura delle carni fresche di pollame secondo le modalità già in vigore per i bovini. In caso di necessità , il nostro Paese ha predisposto la fornitura di circa 36 milioni di dosi di vaccino contro l'eventuale virus. Dal 13 settembre, il Ministero della Salute fornisce informazioni sull'influenza aviaria al numero di pubblica utilità 1500. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
- In relazione alle preoccupazioni mondiali circa l’eventuale
diffusione dell’influenza aviaria, il ministro per la sanità
veterinaria russo ha chiesto la collaborazione dell’Italia per realizzare
una mappatura degli animali selvaggi che migreranno dalla Russia verso l’Europa,
il Medio Oriente e l’Africa.
Tale richiesta è pervenuta nell’ambito di un convegno internazionale
dell’Oie (Organizzazione Mondiale della Sanità Animale e dei
Servizi Veterinari) sull’organizzazione dei servizi veterinari in Europa
a cui ha partecipato una delegazione italiana guidata dal sottosegretario
Senatore Cesare Cursi.
L’Oie ha deciso di individuare nel Centro di Referenza Nazionale di
Padova, il laboratorio leader per portare a termine l’opera di mappatura
e controllo.
-E’ attivo dal 13 settembre il numero di pubblica utilità
del Ministero della Salute 1500, per fornire informazioni sull’influenza
aviaria. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 17.00.
Il Ministro della Salute Francesco Storace, in linea con le raccomandazioni
dell’Unione europea per la prevenzione dell’influenza aviaria
nel pollame e nei volatili selvatici ha già emanato un’ordinanza
con le Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive
dei volatili da cortile pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 204 del 2 settembre
2005, ha rafforzato i controlli delle importazioni alle frontiere e sta predisponendo
un decreto legge sul tema da presentare in Consiglio dei Ministri che prevede,
tra l’altro la creazione di un centro nazionale di lotta alle malattie
animali, il potenziamento degli organici dei Nas e dei veterinari del Ministero
della Salute, lo stanziamento di risorse per l’acquisto di farmaci in
caso di pandemia.
Per approfondire consulta: Malattie infettive - Influenza aviaria del sito tematico CCM.
In…form @ zione, 2005-09-23