A.R.I.R.
normativa, prevenzione e controlli
Il quadro normativo che deriva
dalla legislazione in materia
di prevenzione incendi
e di controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti, connessi
con determinate sostanze
pericolose, viene esaminato,
coordinato e commentato,
anche alla luce di recenti pareri
del Consiglio di Stato,
al fine di illustrare gli obblighi
dei gestori delle attività
“A.R.I.R. (attività a rischio
di incidente rilevante)”
soggette per legge ai controlli
di prevenzione incendi
I gestori delle A.R.I.R. sono tenuti a “prendere
tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti
rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo
e per l’ambiente, nel rispetto dei principi del
presente decreto e delle normative vigenti in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di
tutela della popolazione e dell’ambiente”
(ar t.5, co.1, del d.lgs 334/99). Nel documento
sulla politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti (ar t.7 del d.lgs. 334/99), il gestore
deve “indicare gli obiettivi che intende perseguire
nel campo della prevenzione e del controllo
degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei
lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, e
che costituiscono, nel loro insieme, la politica del
gestore in materia” (ar t.2, co.1, del decreto del 9 agosto 2000).
Consultare la scheda allegata.
attivita_a_rischio_rilevante.pdf
In…form @ zione, 2005-05-16