Emergenza Chimica.
linee guida per il rischio chimico-industriale.
Rischio_Chimico_Industriale.pdf
La Regione Lombardia ha pianificato in materia di emergenza di protezione civile
con riferimento al rischio chimico-industriale ed ha reso disponibile un quaderno
sulla Direttiva Grandi Rischi in cui sono illustrate le linee guida regionali
in materia di pianificazione di emergenza di protezione civile, con riferimento
al rischio chimico-industriale in senso lato, cioè non limitato agli
insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante, come definiti dal
D.Lgs. 334/99 e dalla L.R. n. 19/2001 recentemente in vigore, ma esteso a tutti
i possibili rischi connessi con attività industriali e produttive che
possono determinare incidenti a persone, cose e ambiente, all’esterno
degli insediamenti da cui originano, includendo anche i rischi di incidenti
di trasporto di sostanze pericolose.
Nel documento sono illustrate i possibili scenari di rischio ipotizzabili (macro
tipologie incidentali, interazione con le caratteristiche del territorio, il
Piano dei Posti di Blocco).
Sono poi illustrate le procedure di emergenza e i ruoli e le responsabilità
(Vigili del Fuoco, 118, Forze dell’Ordine, ecc.) e le modalità
di attuazione dei compiti specifici con Check list “preventive”
e “operative per la gestione dell’emergenza”.
Trattate anche la comunicazione dell’emergenza, i rapporti con “media”,
i principi della comunicazione del rischio alla popolazione, il contenuto del
messaggioe le modalità di allertamento.
Ai sensi della L.R. 1/2000, art. 3, comma 137, punto i), si definiscono “indirizzi
e principi direttivi in materia di protezione civile a cui de-vono attenersi
gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all’art.
2, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile)”. Lo scopo che si pone la direttiva
è quello di razionalizzare ed organizzare le procedure di intervento
delle differenti struttureoperative ed Autorità di protezione civile
che agiscono in caso di emergenza, nonché di fornire ai Sindaci indicazioni
utili ad integrare il Piano di Emergenza Comunale (ai sensi della D.G.R. 12200
del 21 febbraio 2003) in riferimento al rischio tecnologico.
In particolare, il Piano di Emergenza deve contenereelementi tali da soddisfare
le seguenti esigenze:
1. il controllo e la mitigazione degli effetti prodotti dagli eventi incidentali;
2. la messa in atto delle misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente
ed i beni dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
3. l’informazione preventiva alla popolazione e alle Autorità locali
competenti circa le procedure stabilite a tutela della pubblica incolumità;
4. il “ripristino ed il disinquinamento dell’ambiente”.
Per tutti gli altri insediamenti industriali la normativa vigente non prevede
la necessità della redazione di un Piano di Emergenza Esterno, sebbene
molto spesso gli effetti di incidenti abbiano conseguenze percepite anche all’esterno
degli insediamenti stessi.
Pare quindi logico che molte di queste informazioni, correttamente interpretate,
possano essere utilizzate anche per la pianificazione di emergenza da parte
degli stessi enti locali, oltre che per la messa in atto in sicurezza delle
procedure di soccorso da parte delle strutture operative preposte, e non solo
per il territorio lombardo.
Consultare il quaderno allegato in pdf.
Opuscoli e Schede di Formazione e Informazione, 2004-05-25