LA MISURA DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AGRICOLTURA.
VOLUMETTO PER I TECNICI AGRICOLI.
Contenuti, interpretazione ed applicazione del D.Lgs. 277/91.
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia della loro salute è problema
sempre
più considerato ed oggetto di specifica regolamentazione da parte della
Comunità e
degli stati membri. Ciò può essere inteso come il frutto di un
sempre crescente rispetto
per l’individuo e di una matura economia della società, che nella
prevenzione ha
intravisto infine il mezzo più efficace per contenere i costi - diretti
ed indiretti - delle
malattie e delle invalidità occupazionali.
La storia di una legge, dal suo concepimento alla sua entrata in vigore, è
spesso il
risultato di contributi eterogenei, non di rado contrastanti e suscettibili
di critica. Nella
genesi e nella stesura di regole con considerevole spessore tecnico taluni puntualmente
riconoscono il pungolo e l’influenza dell’industria privata e della
libera imprenditoria,
per le quali l’applicazione dei disposti rappresenterebbe un florido mercato
per la
vendita delle necessarie competenze e tecnologie. Vero è che nelle riunioni
comunitarie
o interne per l’elaborazione di norme, direttive e regole varie, le rappresentanze
tecniche direttamente o indirettamente afferenti al mondo industriale sono da
sempre
fra le più attive e partecipi. Né stupisce che ciò possa
in qualche misura condizionare
la definizione di alcuni requisiti di carattere metrologico e strumentale, finendo
col tradursi,
per esemplificare, nell’obbligo di utilizzare metodologie ed apparecchiature
il cui
grado di precisione (e il cui costo) può apparire esagerato ed ingiustificato
in rapporto
alle concrete esigenze della valutazione che si intende effettuare. Per contro,
già si assiste
agli effetti di un fenomeno ben noto al libero mercato. La forte domanda di
strumentazioni
e consulenze generata dall’applicazione delle leggi ha innescato processi
competitivi che, nel giro di pochi anni, hanno reso disponibili offerte il cui
rapporto qualità/
prezzo è assai più elevato di quanto non fosse nel vicino passato.
Prescindendo dalle molte tensioni, contrasti e perplessità, non va in
ogni caso dimenticato
o sottovalutato che le recenti direttive comunitarie ed i relativi recepimenti
in materia di salute
e sicurezza muovono da intenti e da principi che sono e restano elevati e “sani”.
A fronte delle spese, talvolta sensibili, a tutt’oggi ancora imposte dalle
direttive ai
datori di lavoro ed ai costruttori per i rilievi e la stesura di relazioni tecniche
sulla sicurezza,
pare piuttosto ragionevole l’intervento dello Stato, con finanziamenti
o con l’istituzione
di servizi sparsi sul territorio nazionale. Soprattutto per le piccole imprese
questi oneri possono rappresentare un ulteriore e significativo aggravio economico
nei bilanci già compromessi da tassazioni e congiunture varie. La partecipazione
dello
Stato potrebbe peraltro tradursi in una normalizzazione ed unificazione delle
procedure
e metodologie di valutazione del rischio connesso con l’uso delle macchine,
talvolta affidate, com’è dato di rilevare, all’approssimazione
ed alla bizzarria del singolo.
In tal senso parrebbe doveroso, da parte delle istituzioni, quanto meno un controllo
qualitativo dei servizi forniti dalle ditte di consulenza, le quali, non di
rado, sono
rappresentate da avventurieri e piccoli speculatori digiuni dei più elementari
fondamenti
di tecnica e buon senso.
In tempi relativamente recenti tre documenti hanno catalizzato l’interesse
del mondo
economico, industriale e medico-legale: il decreto del Presidente della Repubblica
459/96, il D.Lgs. 277/91 e il D.Lgs. 626/94. In diversa maniera, tali disciplinari
chiamano
in causa il rumore in quanto fonte primaria di rischio per il lavoratore o per
il generico
utilizzatore di una macchina.
Il decreto del Presidente della Repubblica 459 rappresenta il tentativo di unificazione
ed armonizzazione delle regole in materia di sicurezza generale delle macchine,
al fine di certificare il prodotto secondo uno standard riconosciuto da tutto
il Mercato
Comune. Il dettato contempla il livello sonoro tra i requisiti fondamentali
per la
sicurezza di un’attrezzatura e fissa livelli di riferimento sulla base
dei quali il costruttore
dovrà segnalare, su apposito libretto ad uso dell’acquirente, se
detti livelli sono o
meno superati. Il D.Lgs. 277/91, recepimento di un pacchetto di Direttive CEE
sul rischio
da inquinanti chimici, fisici e biologici, si occupa invece del lavoratore in
prima
persona, nel senso che considera la sicurezza individuale, integrando, nello
specifico
caso del rumore, il valore del livello sonoro all’orecchio del lavoratore
con la durata di
esposizione all’agente. Tale documento non dimentica comunque di porre
l’accento
sulle caratteristiche intrinseche della macchina, ossia sulla sua qualità,
disponendo
che nel caso in cui l’esposizione quotidiana personale supera un determinato
valore,
chi pone la macchina sul mercato sarà tenuto a corredarla con adeguate
informazioni
relative al rumore prodotto ed ai rischi conseguenti. Il D.Lgs. 626/94, infine,
è dettato
di più vasto respiro rispetto ai precedenti, che pure, indirettamente,
contiene e richiama.
Esso può essere considerato come una sorta di compendio in tema di salute
e
sicurezza, in ragione dei principi cui si ispira, per le innumerevoli e diverse
fonti di rischio
considerate e per le altrettante disposizioni comunitarie e nazionali cui implicitamente
rimanda.
L’applicazione pratica di questi testi ed in particolare del D.Lgs. 277/91
ha sollevato
innumerevoli polemiche e problemi anche in riferimento alla sua congruità
nei
confronti di molte attività in cui l’esposizione al rumore si presenta
discontinua nel corso
dei cicli di lavoro, come pure in merito all’interpretazione tecnica del
dettato, che
spesso rende assai gravosa la misura del rumore e difficile la ripetibilità
dei rilievi.
Lungi dal vantare doti di esaustività su un argomento che a distanza
di otto anni
continua a far nascere note tecniche ed informative e dibattiti legali, il presente
fascicolo
vuole contribuire a far comprendere i principali aspetti su cui si basa la valutazione
del rischio da rumore in agricoltura alla luce del D.Lgs. 277/91. Allo scopo
sono richiamate le grandezze che caratterizzano il rumore, gli effetti che esso
ha
sull’uomo e la strumentazione occorrente per la sua misura. Quindi viene
illustrato
criticamente il testo del Decreto, sono discussi i problemi legati all’acquisizione
dei
dati con indicazioni orientative sui livelli registrati su alcune macchine agricole
rappresentative.
Dopo aver descritto i principali mezzi di protezione dell’udito, il lavoro
si conclude con un esempio pratico di relazione tecnica ottenuta grazie ad una
procedura
computerizzata.
Opuscoli e Schede di Formazione e di Informazione, 2004-05-26