Somministrazione Alimenti e Bevande
Ascoli P. – esercizi pubblici aperti per tutta la settimana.

 

Con ordinanza sindacale n. 43 del 5/2/2004, il Sindaco Piero Celani ha disposto che i titolari di licenze per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.287/91, ubicati su tutto il territorio comunale, possono tenere aperta l’attività per l’intero arco della settimana.
Qualora intendano avvalersi della facoltà di effettuare la chiusura infrasettimanale dell’esercizio, dovranno darne preventiva comunicazione al Comune ed affiggere idoneo avviso, ben visibile all’esterno dell’esercizio; in caso di apertura dell’attività per l’intero arco della settimana, dovrà essere comunque garantito il rispetto delle norme previste dai contratti di lavoro relativamente al riposo settimanale del personale dipendente.
Il provvedimento, che rettifica il punto 6) dell’ordinanza sindacale n.146 del 22 aprile 1999, ha validità per tutto l’anno 2004, fino al 6 gennaio 2005.
Il sindaco considerato che con ordinanza sindacale n.149 del 22 aprile 1999 era stata disciplinata la materia degli orari di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e che il punto 6) della predetta disciplina prevedeva l’obbligo di effettuare un’intera giornata di chiusura settimanale.
Visto l’esito della riunione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative tenutasi lo scorso 13 gennaio 2004 nel corso della quale era emersa l’esigenza, rappresentata dagli operatori del settore, di consentire l’apertura dei predetti pubblici esercizi di somministrazione per tutti i giorni della settimana, prevedendo la facoltà – e non l’obbligo – della chiusura infrasettimanale per turno.
Viste le note prot. 3679 e 3869 del 26 gennaio 2004 con le quali rispettivamente la Confcommercio e la Confesercenti esprimevano parere favorevole alla proposta di consentire l’apertura dei pubblici esercizi di somministrazione durante tutta la settimana, rendendo facoltativa – e non obbligatoria – la chiusura infrasettimanale per turno dei medesimi esercizi.
Considerato opportuno di recepire le istanze degli operatori del settore attraverso un chiaro ed univoco provvedimento programmatorio, relativo all’anno 2004, che sostituisca eventuali provvedimenti a singhiozzo da adottarsi durante l’anno a seguito di successive istanze derogatorie, e che consenta, agli operatori del settore, di pianificare le scelte gestionali relative all’attività, sulla base di regole certe e preventivamente stabilite.
Considerato di procedere alla predetta programmazione tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con la delibera n. 142 del 30/11/1998 finalizzati all’attuazione di un ambizioso progetto di valorizzazione e riqualificazione dell’offerta turistica della città, attraverso l’incentivo di iniziative dirette a favorire le aperture delle attività commerciali e dei pubblici esercizi.
Visti i pareri del Ministero dell’Industria e Commercio – n. 190808 del 30/12/1993, n. 192308 del 13/01/1994 – e del Ministero degli Interni n. 559/c 14685 del 4/08/2000 nei quali si ritiene superato l’obbligo di chiusura infrasettimanale per turno dei pubblici esercizi di somministrazione per tacita abrogazione della L. 425/71 a seguito dell’entrata in vigore della L. 287/91.

Dato atto che il suddetto orientamento è stato riconfermato da ultimo, dal Ministero delle Attività produttive con la risoluzione prot. 507932 del 01/07/2002.
Considerato che tale interpretazione è stata recepita da diversi comuni, quali Pesaro, Macerata, Roma che hanno adottato analoghi specifici provvedimenti con i quali si è prevista la possibilità per i pubblici esercizi di somministrazione di tenere aperta l’attività durante tutto l’arco della settimana senza alcun obbligo di chiusura infrasettimanale per turno.
Ritenuto di prevedere, per l’anno 2004, la possibilità per i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tenere aperti gli esercizi tutti i giorni della settimana con la facoltà - e non l’obbligo - di chiusura infrasettimanale per turno dell’esercizio medesimo previa comunicazione al Comune.
Vista la L.287/91, il D.L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ha ordinato che i titolari di licenze per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.287/91, ubicati su tutto il territorio comunale, possono tenere aperta l’attività per l’intero arco della settimana.

Cronaca, 2004-02-06