Convenzione Comune-Ascoli Calcio.
Ascoli P. – Celani risponde a Benigni.

‘Benigni? E’ un amico, ma dice cose non vere’.
La convenzione è vero che è del 1984, ma questa è l’unica verità perché è scaduta ormai da diversi anni.
A onor del vero i nostri dirigenti e tecnici hanno più volte ribadito ed illustrato all’Ascoli Calcio il perché, ma evidentemente all’amico Benigni, forse, non è stato riportato correttamente e allora provo io a spiegare all’amico Benigni perché la convenzione firmata nell’84, alla sua scadenza non si è automaticamente prorogata.
Lo stadio comunale, in quanto facente parte del cosiddetto patrimonio indisponibile, ha natura di bene pubblico poiché con evidenza, sussiste sia il criterio soggettivo della titolarità in capo all’Amministrazione comunale, sia quello oggettivo della idoneità a soddisfare pubblici interessi; l’eventuale rapporto intercorrente tra il Comune ed una società calcistica avente ad oggetto l’utilizzazione di un bene comunale, non sorge sulla base di un contratto di locazione, bensì di una concessione.
La convenzione eventualmente stipulata rappresenta dunque un secondo momento (il primo è la deliberazione, momento autoritativo della Pubblica amministrazione) avente la natura di fonte dei diritti e delle reciproche obbligazioni.
La possibilità per un privato di usufruire di un bene pubblico, ripeto, nasce soltanto da un peculiare procedimento, al cui esito, con un provvedimento espresso e previa ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, viene discrezionalmente rilasciata una concessione.
La proroga di questa, alla sua scadenza, deve essere contenuta in provvedimenti espliciti, non potendo risultare da meri fatti concludenti.
Resta comunque irrilevante, sotto il profilo concessorio, che automaticamente si caduca, il perdurare dell’occupazione sul bene da parte del privato.
Pertanto qualunque sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché possa presentare elementi privatistici, è sempre riconducibile alla concessione perché solo mediante tale sistema può essere attribuito ad un soggetto diverso dall’Ente titolare del bene il godimento di questo.
La richiesta di restituzione dello stadio, dunque, degrada la posizione del privato ad interesse legittimo e il concessionario non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto.
Si ricorda inoltre, che anche l’eventuale rinnovo del contratto di locazione di un immobile di proprietà dell’Amministrazione classificato come bene disponibile, deve essere preceduto da opportune forme di pubblicità al fine di consentire la presentazione di offerte da parte di altri interessati.
Mi rammarico quindi che l’Ascoli Calcio non abbia accolto e tenuto nel dovuto conto il concreto interessamento che da sempre abbiamo dimostrato verso la squadra bianconera.
Comunque Benigni resta un amico, ma se proprio vuole denunciare…sappia che le bugie non le raccontiamo.
In ogni caso il prossimo 7 dicembre avremo modo di chiarirci. Per quella data, infatti, è stato convocato un incontro per discutere della vicenda e mi auguro che in quell’occasione le divergenze vengano risolte.

IL SINDACO
(Dr. Ing. Piero Celani)

Cronaca e Attualità, 2005-11-28