Codice della Strada
L’obbligo del giubbetto riflettente scatta il primo aprile

 

Il D.L. n. 355 del 24-12-2003 ha modificato i termini di entrata in vigore dell’art. 162 comma 4-ter del Codice della Strada relativo al divieto per il conducente di scendere dal veicolo senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, fuori dei centri abitati di notte quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo.
Il nuovo termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di indossare i dispositivi suindicati è stato spostato dal 1° gennaio al 1° aprile 2004 anche in relazione alla mancata adozione entro il 31 dicembre del Decreto Ministeriale sulle caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato, successivamente, adottato in data 30 dicembre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3-01-2004. La normativa non contiene alcun tipo di indicazione sulle forme e sui colori dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti limitandosi a richiedere la conformità del materiale retroriflettente, utilizzato per i dispositivi di sicurezza, alla norma europea UNI EN 471.
Al momento dell’acquisto occorrerà, quindi, prestare attenzione al fatto che i dispositivi riportino, oltre all’omologazione UNI EN 471, l’indicazione del fabbricante o del suo rappresentante sul territorio Comunitario nonché la dichiarazione di conformità CE.

Cronaca, 2004-01-20