Il D.L. n. 355 del 24-12-2003 ha modificato i termini di entrata in vigore
dell’art. 162 comma 4-ter del Codice della Strada relativo al divieto
per il conducente di scendere dal veicolo senza avere indossato giubbotto
o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, fuori dei centri
abitati di notte quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori
di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono
da tergo.
Il nuovo termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di indossare
i dispositivi suindicati è stato spostato dal 1° gennaio al
1° aprile 2004 anche in relazione alla mancata adozione entro il 31
dicembre del Decreto Ministeriale sulle caratteristiche tecniche dei giubbotti
e delle bretelle retroriflettenti.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato,
successivamente, adottato in data 30 dicembre 2003 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 3-01-2004. La normativa non contiene alcun tipo
di indicazione sulle forme e sui colori dei giubbotti e delle bretelle
retroriflettenti limitandosi a richiedere la conformità del materiale
retroriflettente, utilizzato per i dispositivi di sicurezza, alla norma
europea UNI EN 471.
Al momento dell’acquisto occorrerà, quindi, prestare attenzione
al fatto che i dispositivi riportino, oltre all’omologazione UNI
EN 471, l’indicazione del fabbricante o del suo rappresentante sul
territorio Comunitario nonché la dichiarazione di conformità
CE.
Cronaca, 2004-01-20
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