Variante al Prg.
Folignano – la P.G. acquisisce materiale relativo a presunte irregolarità.

Il sindaco di Folignano, Pasquale Allevi: "Attacco diretto alla persone".
L’atto dovuto da parte dei militari di polizia giudiziaria di acquisire, venerdì scorso, materiale negli uffici del Comune di Folignano nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nell’approvazione della variante al Prg, originata a seguito di un esposto dell’opposizione, offre lo spunto al sindaco di Folignano, Pasquale Allevi, per rimarcare come “ormai questa Minoranza sta conducendo sopratutto un attacco diretto alle persone, le cui ripercussioni si riversano purtroppo sulle priorità della nostra cittadina che dal 1967, epoca di stesura del Piano di fabbricazione, attende il primo Piano regolatore generale, che oltre a conferire finalmente fattibilità alle legittime aspirazioni di tutti i residenti, garantisce ossigeno alle casse comunali. Come già avvenuto in passato, ad un confronto istituzionale in piena regola questi Oppositori preferiscono rimettere la loro attività agli Organi giudiziari. Sono, però, circa 4 anni che la nostra Amministrazione con quattro delibere votate tutte alla stessa maniera sta portando avanti uno dei primi suoi primi impegni presi con i cittadini, anche quelli riconducibili all’elettorato di Minoranza, ai quali, però, i loro rappresentanti in Consiglio dovranno spiegare quantomeno i principi della loro azione, responsabilizzandoli anche su quelli che sono i loro doveri istituzionali”.
“Venerdì, comunque, i Carabinieri – ha proseguito Allevi –, sia in seno all’ufficio tecnico che a quello tributi, si sono procurati la documentazione necessaria all’Autorità giudiziaria per accertare la fondatezza dell’esposto della Minoranza e la veridicità di quello che il sottoscritto, quale Sindaco, ed i Consiglieri avevamo già dichiarato in sede delle precedenti votazioni del Prg”.
“L’esposto, invece – ancora Allevi -, presumerebbe un conflitto d’interessi originato dalla presenza in aula al momento della votazione di amministratori che hanno proprietà nelle aree attinenti al Prg. A riguardo, innanzitutto è bene premettere che i terreni resi edificabili al sottoscritto ed agli altri Consiglieri sono i giardini delle abitazioni, che da zone verde sono diventate zone di completamento, dove non si poteva reiterare il vincolo di inedificabilità. Il motivo del contendere della Minoranza consiste nella possibilità che, in sede di discussione e votazione, il sottoscritto, in qualità di Sindaco, ed i Consigliere avrebbero avuto di non partecipare alla discussione e votazione senza allontanarsi (come invece prevedeva il vecchio statuto), ma rimanendo seduti in aula facendo parte comunque del numero legale come prevede il Decreto Legislativo n. 267 del 2000”.
“Ad ogni modo – ha concluso il Sindaco di Folignano - in relazione poi alla validità della votazione per l’adozione definitiva, quanto dedotto dalla Minoranza fa riferimento all’obbligo di astensione, vigente nel precedente regime normativo e disciplinato da due diverse disposizioni, ovvero l'articolo 290 del regio decreto 148/15 e l'articolo 279 del regio decreto 383/34. Queste due norme erano state espressamente mantenute in vigore dall'articolo 64, comma 1, della legge 142/90. La loro applicazione era stata sempre particolarmente delicata in particolare per la pianificazione generale, che specie nei comuni di piccole dimensioni difficilmente poteva non coinvolgere la grande maggioranza, quando non la totalità, dei consiglieri, visto che l'interesse, a seguito del quale si applica l’obbligo di astensione, coinvolge parenti e affini fino al quarto grado. Entrambe le norme sono state da tempo abrogate dall'art. 28, comma 4, della legge 261, che abroga per intero (salvo per un periodo transitorio gli articoli 125, 127 e 289) il regio decreto 148/15 e, appunto, l'articolo 279 del regio decreto 383/34. L'obbligo d'astensione è attualmente regolato dall’art. 78 del D. Leg.vo n. 267/2000. In base a tale articolo, come chiarito da autorevole dottrina (Luigi Oliveri su Italia Oggi del 31.03.2000), si nota immediatamente come la normativa attualmente vigente (art. 78 cit.) abbia comportato una sostanziale novità: l'obbligo di astensione non comporta l'obbligo per il consigliere di allontanarsi dall'aula, come stabilito nel precedente regime. Pertanto è sufficiente che il consigliere, il quale ritenga di trovarsi nella situazione in cui scatta l'obbligo di astenersi, si limiti a non prendere parte alla discussione e a non partecipare alla votazione. In conclusione nell'attuale regime il consigliere può rimanere in aula, ma non può votare”

Cronaca e Attualità, 2005-02-14