Variante al Prg.
Folignano – la P.G. acquisisce materiale relativo a presunte irregolarità.
Il sindaco di Folignano, Pasquale Allevi: "Attacco diretto
alla persone".
L’atto dovuto da parte dei militari di polizia giudiziaria di acquisire,
venerdì scorso, materiale negli uffici del Comune di Folignano nell’ambito
dell’inchiesta su presunte irregolarità nell’approvazione
della variante al Prg, originata a seguito di un esposto dell’opposizione,
offre lo spunto al sindaco di Folignano, Pasquale Allevi, per rimarcare come
“ormai questa Minoranza sta conducendo sopratutto un attacco diretto
alle persone, le cui ripercussioni si riversano purtroppo sulle priorità
della nostra cittadina che dal 1967, epoca di stesura del Piano di fabbricazione,
attende il primo Piano regolatore generale, che oltre a conferire finalmente
fattibilità alle legittime aspirazioni di tutti i residenti, garantisce
ossigeno alle casse comunali. Come già avvenuto in passato, ad un confronto
istituzionale in piena regola questi Oppositori preferiscono rimettere la
loro attività agli Organi giudiziari. Sono, però, circa 4 anni
che la nostra Amministrazione con quattro delibere votate tutte alla stessa
maniera sta portando avanti uno dei primi suoi primi impegni presi con i cittadini,
anche quelli riconducibili all’elettorato di Minoranza, ai quali, però,
i loro rappresentanti in Consiglio dovranno spiegare quantomeno i principi
della loro azione, responsabilizzandoli anche su quelli che sono i loro doveri
istituzionali”.
“Venerdì, comunque, i Carabinieri – ha proseguito Allevi
–, sia in seno all’ufficio tecnico che a quello tributi, si sono
procurati la documentazione necessaria all’Autorità giudiziaria
per accertare la fondatezza dell’esposto della Minoranza e la veridicità
di quello che il sottoscritto, quale Sindaco, ed i Consiglieri avevamo già
dichiarato in sede delle precedenti votazioni del Prg”.
“L’esposto, invece – ancora Allevi -, presumerebbe un conflitto
d’interessi originato dalla presenza in aula al momento della votazione
di amministratori che hanno proprietà nelle aree attinenti al Prg.
A riguardo, innanzitutto è bene premettere che i terreni resi edificabili
al sottoscritto ed agli altri Consiglieri sono i giardini delle abitazioni,
che da zone verde sono diventate zone di completamento, dove non si poteva
reiterare il vincolo di inedificabilità. Il motivo del contendere della
Minoranza consiste nella possibilità che, in sede di discussione e
votazione, il sottoscritto, in qualità di Sindaco, ed i Consigliere
avrebbero avuto di non partecipare alla discussione e votazione senza allontanarsi
(come invece prevedeva il vecchio statuto), ma rimanendo seduti in aula facendo
parte comunque del numero legale come prevede il Decreto Legislativo n. 267
del 2000”.
“Ad ogni modo – ha concluso il Sindaco di Folignano - in relazione
poi alla validità della votazione per l’adozione definitiva,
quanto dedotto dalla Minoranza fa riferimento all’obbligo di astensione,
vigente nel precedente regime normativo e disciplinato da due diverse disposizioni,
ovvero l'articolo 290 del regio decreto 148/15 e l'articolo 279 del regio
decreto 383/34. Queste due norme erano state espressamente mantenute in vigore
dall'articolo 64, comma 1, della legge 142/90. La loro applicazione era stata
sempre particolarmente delicata in particolare per la pianificazione generale,
che specie nei comuni di piccole dimensioni difficilmente poteva non coinvolgere
la grande maggioranza, quando non la totalità, dei consiglieri, visto
che l'interesse, a seguito del quale si applica l’obbligo di astensione,
coinvolge parenti e affini fino al quarto grado. Entrambe le norme sono state
da tempo abrogate dall'art. 28, comma 4, della legge 261, che abroga per intero
(salvo per un periodo transitorio gli articoli 125, 127 e 289) il regio decreto
148/15 e, appunto, l'articolo 279 del regio decreto 383/34. L'obbligo d'astensione
è attualmente regolato dall’art. 78 del D. Leg.vo n. 267/2000.
In base a tale articolo, come chiarito da autorevole dottrina (Luigi Oliveri
su Italia Oggi del 31.03.2000), si nota immediatamente come la normativa attualmente
vigente (art. 78 cit.) abbia comportato una sostanziale novità: l'obbligo
di astensione non comporta l'obbligo per il consigliere di allontanarsi dall'aula,
come stabilito nel precedente regime. Pertanto è sufficiente che il
consigliere, il quale ritenga di trovarsi nella situazione in cui scatta l'obbligo
di astenersi, si limiti a non prendere parte alla discussione e a non partecipare
alla votazione. In conclusione nell'attuale regime il consigliere può
rimanere in aula, ma non può votare”
Cronaca e Attualità, 2005-02-14