PRG in Procura.
Folignano – Allevi replica alla minoranza.
“In merito all’esposto in Procura sull’adozione
del Prg del nostro Comune, l’attuale Minoranza si è comportata
come la precedente in occasione della prima adozione del Prg, ovvero denunciando
alla Procura ipotetici reati anziché affrontare la questione tecnica
più a cuore ai cittadini. Facendo ciò, purtroppo anche questa
Minoranza non tiene conto dei ritardi che da queste situazioni derivano e
di cui a fare le spese è sfortunatamente solo la comunità”.
Così il sindaco di Folignano, Pasquale Allevi, esordisce in replica
alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi alla stampa dal gruppo consiliare
di Minoranza del suo Comune.
“L’affidamento – ha proseguito poi Allevi - all’ingegner
Celani per la realizzazione del Prg risale a circa 10 anni fa. L’impostazione
del Prg è stata fatta da Celani sulla base delle indicazioni delle
vecchie Amministrazioni e da quest’Amministrazione non è stata
stravolta. Con l’adozione definitiva del Consiglio comunale che risale
al 2003 l’Amministrazione ha fatto proprio il Piano dell’ingegner
Celani. È stato in seguito necessario apportare delle varianti di tipo
tecnico al Prg adottato, che sono state affidate al responsabile tecnico del
Comune per due ragioni, la prima per il contenimento della spesa e l’altra
per questioni pratiche, in quanto gli stessi tecnici comunali devono operare
direttamente su quanto contenuto nel Piano”.
“In relazione ai terreni che da verde sono passati ad aree di completamento
– ancora Allevi -, aree che interessano anche la mia proprietà,
è indispensabile ricordare che l’ingegner Celani nella stesura
del Prg aveva perimetrato genericamente le zone ricadenti nel vecchio Pdf,
piano di fabbricazione, senza distinguere quali fossero le zone edificabili
e quelle destinate a standard. Oggetto della variante era principalmente la
definizione di queste zone, la cui perimetrazione è scaturita da un
analisi dello stato di fatto: in generale sono state perimetrate come edificabili
le zone già destinate come tali dal vecchio Pdf e le zone in cui ricadevano
già delle abitazioni pur non avendo precedentemente destinazione residenziale”.
“In relazione poi alla validità della votazione per l’adozione
definitiva – ha concluso il Sindaco - si evidenzia che quanto dedotto
dalla Minoranza fa riferimento all’obbligo di astensione, vigente nel
precedente regime normativo e disciplinato da due diverse disposizioni, ovvero
l'articolo 290 del regio decreto 148/15 e l'articolo 279 del regio decreto
383/34. Queste due norme erano state espressamente mantenute in vigore dall'articolo
64, comma 1, della legge 142/90. La loro applicazione era stata sempre particolarmente
delicata in particolare per la pianificazione generale, che specie nei comuni
di piccole dimensioni difficilmente poteva non coinvolgere la grande maggioranza,
quando non la totalità, dei consiglieri, visto che l'interesse, a seguito
del quale si applica l’obbligo di astensione, coinvolge parenti e affini
fino al quarto grado. Entrambe le norme sono state da tempo abrogate dall'art.
28, comma 4, della legge 261, che abroga per intero (salvo per un periodo
transitorio gli articoli 125, 127 e 289) il regio decreto 148/15 e, appunto,
l'articolo 279 del regio decreto 383/34. L'obbligo d'astensione è attualmente
regolato dall’art. 78 del D. Leg.vo n. 267/2000. In base a tale articolo,
come chiarito da autorevole dottrina (Luigi Oliveri su Italia Oggi del 31.03.2000),
si nota immediatamente come la normativa attualmente vigente (art. 78 cit.)
abbia comportato una sostanziale novità: l'obbligo di astensione non
comporta l'obbligo per il consigliere di allontanarsi dall'aula, come stabilito
nel precedente regime. Pertanto è sufficiente che il consigliere, il
quale ritenga di trovarsi nella situazione in cui scatta l'obbligo di astenersi,
si limiti a non prendere parte alla discussione e a non partecipare alla votazione.
In conclusione nell'attuale regime il consigliere può rimanere in aula,
ma non può votare”.
Cronaca e Attualità, 2005-01-20