PRG in Procura.
Folignano – Allevi replica alla minoranza.

“In merito all’esposto in Procura sull’adozione del Prg del nostro Comune, l’attuale Minoranza si è comportata come la precedente in occasione della prima adozione del Prg, ovvero denunciando alla Procura ipotetici reati anziché affrontare la questione tecnica più a cuore ai cittadini. Facendo ciò, purtroppo anche questa Minoranza non tiene conto dei ritardi che da queste situazioni derivano e di cui a fare le spese è sfortunatamente solo la comunità”. Così il sindaco di Folignano, Pasquale Allevi, esordisce in replica alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi alla stampa dal gruppo consiliare di Minoranza del suo Comune.
“L’affidamento – ha proseguito poi Allevi - all’ingegner Celani per la realizzazione del Prg risale a circa 10 anni fa. L’impostazione del Prg è stata fatta da Celani sulla base delle indicazioni delle vecchie Amministrazioni e da quest’Amministrazione non è stata stravolta. Con l’adozione definitiva del Consiglio comunale che risale al 2003 l’Amministrazione ha fatto proprio il Piano dell’ingegner Celani. È stato in seguito necessario apportare delle varianti di tipo tecnico al Prg adottato, che sono state affidate al responsabile tecnico del Comune per due ragioni, la prima per il contenimento della spesa e l’altra per questioni pratiche, in quanto gli stessi tecnici comunali devono operare direttamente su quanto contenuto nel Piano”.
“In relazione ai terreni che da verde sono passati ad aree di completamento – ancora Allevi -, aree che interessano anche la mia proprietà, è indispensabile ricordare che l’ingegner Celani nella stesura del Prg aveva perimetrato genericamente le zone ricadenti nel vecchio Pdf, piano di fabbricazione, senza distinguere quali fossero le zone edificabili e quelle destinate a standard. Oggetto della variante era principalmente la definizione di queste zone, la cui perimetrazione è scaturita da un analisi dello stato di fatto: in generale sono state perimetrate come edificabili le zone già destinate come tali dal vecchio Pdf e le zone in cui ricadevano già delle abitazioni pur non avendo precedentemente destinazione residenziale”.
“In relazione poi alla validità della votazione per l’adozione definitiva – ha concluso il Sindaco - si evidenzia che quanto dedotto dalla Minoranza fa riferimento all’obbligo di astensione, vigente nel precedente regime normativo e disciplinato da due diverse disposizioni, ovvero l'articolo 290 del regio decreto 148/15 e l'articolo 279 del regio decreto 383/34. Queste due norme erano state espressamente mantenute in vigore dall'articolo 64, comma 1, della legge 142/90. La loro applicazione era stata sempre particolarmente delicata in particolare per la pianificazione generale, che specie nei comuni di piccole dimensioni difficilmente poteva non coinvolgere la grande maggioranza, quando non la totalità, dei consiglieri, visto che l'interesse, a seguito del quale si applica l’obbligo di astensione, coinvolge parenti e affini fino al quarto grado. Entrambe le norme sono state da tempo abrogate dall'art. 28, comma 4, della legge 261, che abroga per intero (salvo per un periodo transitorio gli articoli 125, 127 e 289) il regio decreto 148/15 e, appunto, l'articolo 279 del regio decreto 383/34. L'obbligo d'astensione è attualmente regolato dall’art. 78 del D. Leg.vo n. 267/2000. In base a tale articolo, come chiarito da autorevole dottrina (Luigi Oliveri su Italia Oggi del 31.03.2000), si nota immediatamente come la normativa attualmente vigente (art. 78 cit.) abbia comportato una sostanziale novità: l'obbligo di astensione non comporta l'obbligo per il consigliere di allontanarsi dall'aula, come stabilito nel precedente regime. Pertanto è sufficiente che il consigliere, il quale ritenga di trovarsi nella situazione in cui scatta l'obbligo di astenersi, si limiti a non prendere parte alla discussione e a non partecipare alla votazione. In conclusione nell'attuale regime il consigliere può rimanere in aula, ma non può votare”.

Cronaca e Attualità, 2005-01-20