Sulla petizione di 130 commercianti per ottenere una deroga
alla chiusura dei negozi nelle giornate dell’1 e 2 novembre, l’Amministrazione
comunale sottolinea che la concessione di tale deroga è vietata
dalla legge. L’attuale normativa, infatti, (leggi regionali n.
26 del 1999 e n. 19 del 2002) stabilisce che è possibile concedere
l’apertura dei negozi per un numero massimo di 24 festività
annue, più otto ulteriori giornate per i negozianti dei centri
storici che hanno quindi un vantaggio rispetto agli altri esercenti.
L’Amministrazione comunale di S. Benedetto ha utilizzato al massimo
le possibilità previste dalla legge concedendo tutte le giornate
di deroga, a differenza di altre città (come, ad esempio, Ascoli
Piceno che ha dato il consenso all’apertura festiva per 17 giornate
annue). Va ricordato inoltre che le rappresentanze sindacali dei lavoratori
dipendenti hanno richiesto più volte la limitazione dei turni
domenicali e festivi.
E’ opportuno rammentare che, in occasione della festività
del 25 aprile scorso, il Comune tentò di forzare la norma regionale
ottenendo una diffida da parte della Regione Marche.
In ogni caso, per ridurre il disagio dei consumatori, stamane il Sindaco
ha firmato un’ordinanza che dà la facoltà ai negozianti
di derogare all’obbligo della chiusura infrasettimanale nella
settimana che va da lunedì 3 a sabato 8 novembre. In tal modo,
per i negozi che normalmente hanno il turno di chiusura il lunedì,
è scongiurato il pericolo di restare chiusi per tre giorni consecutivi.
28/10/03