I L S I N D A C O
PREMESSO che:
- con D.M. 2 aprile 2002, n. 60 recante “Recepimento della direttiva
1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite
di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della
direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio” sono stabiliti,
fra l’altro, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 351 del 4
agosto 1999, i valori limite e le soglie di allarme per le polveri sottili
PM10, il relativo margine di tolleranza, il termine entro il quale il
valore limite deve essere raggiunto;
CONSIDERATO che:
- nel territorio del Comune di Ascoli P. il monitoraggio della qualità
dell’aria viene effettuato mediante l’utilizzo di due centraline
fisse di proprietà dell’Amm.ne Provinciale, dislocate in
Viale Marconi ed in Zona Ind.le Campolungo, nelle quali vengono rilevati
i valori di PM10;
- dai dati rilevati dalla predetta rete di monitoraggio si evince una
criticità determinata da concentrazioni di PM10 frequentemente
superiori al valore-limite da raggiungere al 2005, fissato dal sopra citato
D.M. n. 60/2002;
- il traffico stradale costituisce uno dei principali fattori di pressione
sull’ambiente atmosferico negli agglomerati urbani, soprattutto
in particolari condizioni atmosferiche;
- recenti studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(O.M.S.) hanno stimato il rilevante impatto delle polveri sospese PM10
sulla salute dei cittadini in termini di percentuali di decessi, ricoveri
per disturbi respiratori e cardiovascolari ed attacchi di asma nei bambini;
RITENUTO pertanto necessario individuare azioni necessarie per affrontare
le criticità originate dalle concentrazioni di PM10 che si registrano
soprattutto nella stagione invernale, in attesa di disporre da parte del
Comune delle risorse necessarie all’attuazione degli interventi
infrastrutturali e strutturali che dovranno garantire il raggiungimento
dei livelli di qualità dell’aria previsti dall’U.E.
al 2005;
RICHAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2257 del 23/12/2002 "Adempimenti
regionali di cui al Decreto Legislativo 4/8/99 n. 351 e Decreto 2/4/2002
n. 60. Sistema di indirizzi per la definizione di criteri e procedure
per l'adozione dei provvedimenti di emergenza in materia di episodi acuti
di inquinamento atmosferico da polveri sottili PM10 (polveri con diametro
inferiore a 10 micron) e linee guida per la promozione di Accordi di Programma
tra Regione-Enti Locali-Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/1/2003 "Adempimenti
regionali di cui al D. Lgs. 4/8/99 n. 351 e D.M. 2/4/2002 n. 60 - D.G.R.
n. 2257 del 23/12/2002 - Accordo di Programma tra Regione-Province-Comuni
per l'attuazione dei provvedimenti di emergenza in materia di episodi
acuti di inquinamento atmosferico da polveri sottili PM10";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 12/3/2003 "D.
Lgs. 4/8/99 n. 351 - D.M. 2/4/2002 n. 60 - D.G.R. 23/12/2002 n. 2257.
Adozione dei provvedimenti di emergenza in materia di episodi acuti di
inquinamento atmosferico da polveri sottili PM10. Definizione del Programma
Operativo d'Ambito";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 23/12/2003 "Sistema
di indirizzi per la definizione di criteri e procedure per l'adozione
dei provvedimenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico da polveri sottili PM10 (polveri con diametro inferiore a
10 micron) e per il raggiungimento degli obiettivi della qualità
dell'aria di cui al Decreto 2 aprile 2002 n. 60";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 10/03/2004 “Adozione
provvedimenti in materia di episodi di inquinamento atmosferico da polveri
sottili PM10”;
RAVVISATA la necessità di richiamare l’attenzione della
popolazione su un uso più misurato e limitato delle auto private
e favorire il più possibile l’uso dei mezzi di trasporto
pubblico e/o collettivo e la sensibilizzazione sui problemi dell’inquinamento
atmosferico, stimolandone il senso di responsabilità sociale e
di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico
veicolare urbano;
VISTI E RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n. 285 del 30/04/92, con il quale è stato emanato
il Nuovo Codice della Strada, i cui articoli 5, 6 e 7 demandano al Sindaco
la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione
nel territorio comunale;
- i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della
sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 39 comma 2 del D.M. n. 60/2002;
O R D I N A
il blocco totale della circolazione nell’area urbana del territorio
comunale di Ascoli Piceno di seguito specificata:
Direttrice EST-OVEST
• Chiusura al traffico dell’accesso al centro storico dal
Ponte di Porta Maggiore.
Il traffico viene dirottato:
- o lungo Via Porta Tufilla, o con svolta sul ponte S. Antonio e Via del
Ponte Vecchio o proseguendo fino all’incrocio con Lungo Tronto Bartolomei
e con svolta obbligatoria per Piazza Giacomini;
- o lungo Corso Vittorio Emanuele, per consentire la sosta nei parcheggi
a raso lungo il corso, per l’accesso al Parcheggio di Porta Torricella
o di ritorno lungo Viale De Gasperi
Direttrice NORD-SUD
• Chiusura al traffico dell’accesso al centro storico dal
Ponte di Campo Parignano.
Il traffico viene dirottato verso la rotonda di Piazza Giacomini e quindi
lungo Via Alfieri verso il parcheggio di Via Malaspina e quindi di ritorno
per Via Sacconi;
• Chiusura al traffico dell’accesso al centro storico dal
Ponte Romano di Via Solestà all’altezza di Via S. Serafino
da Montegranaro.
Direttrice OVEST-EST
• Chiusura al traffico dell’accesso al centro storico da Piazza
di Cecco.
Il traffico viene dirottato verso Via Angelini in direzione Piazza Orlini,
Via Volta e Via Colombo, poi o di ritorno verso Via Ricci o per l’Annunziata
(Via Pacifici Mazzoni) verso Porta Cartara o Lungo Castellano Sisto V.
Il blocco della circolazione avverrà nelle giornate di domenica
21/3/2004 e domenica 18/4/2004, con orario continuato dalle ore 9 alle
ore 19.
L’elenco dei veicoli a motore esclusi dal presente provvedimento
è il seguente:
- veicoli dei servizi di emergenza e di soccorso
- veicoli delle Forze dell’Ordine e della Pubblica Sicurezza
- autobus di linea del trasporto pubblico urbano
D I S P O N E
che il personale di vigilanza del Comando di Polizia Municipale possa
autorizzare l’accesso ed il transito nell’area interclusa,
in deroga al presente provvedimento, a fronte di motivazioni straordinarie,
d’emergenza, contingibili ed urgenti da valutarsi sul momento
A V V E R T E
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si
procederà ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera b) e comma
13, del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione
D A’ M A N D A T O
per il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza:
- al Comando di Polizia Municipale, che si avvarrà del Servizio
Viabilità e Segnaletica per il posizionamento della relativa segnaletica
- agli Ufficiali, Funzionari ed Agenti cui spetta l’espletamento
dei servizi di Polizia Stradale
D I S P O N E
- l’invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di
competenza, a:
Prefettura di Ascoli P., Questura di Ascoli P., Comando Provinciale Arma
dei Carabinieri di Ascoli P., Comando Guardia di Finanza di Ascoli P.,
Regione Marche, Amm.ne Provinciale di Ascoli P., Comando Polizia Stradale
di Ascoli P., Ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile di Ascoli P.,
ANAS S.p.a., Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ascoli P., Dipartimento
di Prevenzione della A.S.L. n. 13 di Ascoli P.;
- l’invio della presente ordinanza al Comandante della Polizia Municipale,
per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza,
per l’accertamento dell’esecuzione delle prescrizioni della
presente ordinanza e quant’altro di competenza;
- l’invio della presente ordinanza ai Servizi: Viabilità
e Segnaletica, Traffico, Ambiente, Trasporto Urbano, Stampa, per quanto
di competenza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio;
- la diffusione della presente ordinanza mediante gli organi di stampa
ed informazione e mediante affissione di manifesti, in modo di assicurarne
la più ampia conoscenza a tutti gli interessati e garantirne la
tempestiva divulgazione.
A V V I S A
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso
la presente ordinanza è ammesso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
(legge 6 dicembre 1971 n. 1034) ovvero, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- che la presente ordinanza, in corso di validità, sospende temporaneamente
ogni altro atto in contrasto con la stessa;
- che il provvedimento di cui alla presente ordinanza ha validità
anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile
ed urgente dello stesso, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla
cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.
IL SINDACO
(Dr. Ing. Piero Celani)
Cronaca, 2004-03-12
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