messa in mora.

Il problema
- Sono 15 giorni che ho il telefono staccato, al 187 mi dicono che stanno provvedendo, ma rinviano sempre a domani, ho fatto anche due fax, ma niente.
- Ho consegnato il computer al centro assistenza da due mesi: telefono e mi rinviano di settimana in settimana, ho inviato anche due e-mail.
- Nell’incidente ho ragione al 100%, ma l’assicurazione ancora non mi rimborsa, l’agente dice che dipende dalla sede centrale, alla sede che dipende dalla mia assicurazione ...
- Ho comprato il divano due mesi fa, dovevano consegnarlo dopo 15 giorni, ma ancora niente, telefono e mi arrabbio.
- Sono mesi che attendo il risarcimento danni dalla lavanderia che mi ha danneggiato il cappotto, una volta mi dice che deve chiedere alla sua assicurazione, un’altra che e’ colpa del produttore, io intanto non ho piu’ il cappotto.

La soluzione
Sono le tipiche situazioni che generano impotenza nei consumatori. In questi casi e’ meglio tagliare immediatamente la testa al toro, mettendo in mora la controparte. La messa in mora e’ una procedura per intimare UFFICIALMENTE alla controparte (che non rispetta il contratto) un determinato adempimento. E’ importante ricordare che la controparte e’ il soggetto col quale si e’ concluso il contratto.
Come prevede l’articolo 1219 del Codice civile, LA MESSA IN MORA NECESSITA DI FORMA SCRITTA LEGALE. FAX, SEMPLICI E-MAIL E TELEFONATE NON SERVONO. GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA E’ LA RACCOMANDATA A/R

Come scrivere una raccomandata A/R di messa in mora
La lettera deve essere incisiva e sintetica. Possiamo dire che si compone di 4 parti:
1. DESCRIZIONE DEI FATTI: che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta’ e’ accaduto.
2. RICHIESTE PUNTUALI: consegna del bene, risoluzione del problema, quantificazione del risarcimento danni richiesto, ecc.
3. FISSAZIONE DI UN TERMINE: di solito si concedono 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma per casi urgenti il tempo concesso puo’ essere anche di 24/48 ore.
4. MINACCIA DI ADIRE LE VIE LEGALI, CON BENEPLACITO DI SPESE E DANNI: nel caso la controparte non provvedesse a quanto richiesto.

...e se non adempiono?
Trascorso il tempo concesso, grazie alla messa in mora, il consumatore e’ autorizzato a rivolgersi all’autorita’ competente, che varia a secondo dei casi o degli importi:
- GIUDICE DI PACE, fino a 2.582,28 euro in contenzioso, o senza limiti in conciliazione
- TRIBUNALE CIVILE, per importi superiori
- COMMISSIONE CAMERALE DI CONCILIAZIONE, presso le camere di commercio, per un tentativo di conciliazione nell’ambito di un rapporto contrattuale-commerciale
- CORECOM, per un tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, in caso di controversie tra utenti e operatori telefonici

Schemi di messa in mora specifici
Telecom Italia: rimborso telefonate 70x-899
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=61136
( da aduc.it)
Cronaca e Attualità, 2006-01-04