Questa Amministrazione, nell’ambito
delle misure in materia di politiche sociali previste dall’art.
21 del decreto legge n. 269 del 30/09/2003 (convertito in legge n. 326
del 24/11/2003), comunica che per ogni figlio nato dal 1° dicembre
2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita
e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno
pari a € 1.000,00.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, l’assegno è
concesso per ogni figlio secondo od ulteriore.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali
e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità
e con qualsiasi altro reddito.
I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso l’Assessorato
alle Politiche Sociali e Giovanili e presso l’Ufficio Anagrafe siti
in Via Giusti n. 1, presso gli Sportelli Informagiovani siti in Corso
Mazzini n. 83, a Monticelli (c/o Mc Donald’s) in Via Salaria, a
Borgo Solestà presso la Casa Albergo “F. Ferrucci”
in Via B. Tucci n. 3 (orario: dal lunedì al venerdì dalle
ore 16.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00) o sul sito
internet www.comune.ascolipiceno.it, devono essere sottoscritti dalla
madre, cittadina italiana o comunitaria, residente al momento del parto
del bambino ovvero al momento dell’adozione.
Le richieste vanno effettuate preferibilmente all’atto dell’iscrizione
anagrafica dei nuovi nati o degli adottati. Le domande devono pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno in Piazza Arringo
n. 1.
L’assegno per la nascita o l’adozione dei figli successivi
al primo, a carico dello Stato, è concesso dal Comune ed erogato
dall’I.N.P.S..
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Politiche Giovanili,
tel. 0736/298575.
Sociale, 2004-02-10
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