Con il Decreto del Ministero della Sanità n.388/2003, emanato
in attuazione dell’articolo 15 comma 3 del Dlgs 626/1994 e pubblicato
sulla GU n. 27 del 3-2-2004, arriva la nuova disciplina sul Pronto Soccorso
Aziendale che entrerà in vigore il 3-8-2003. Sono previsti corsi
di formazione per i lavoratori addetti ai primi interventi e una nuova
organizzazione del Pronto Soccorso in Azienda, fino ad oggi basata su
norme degli anni ’50 (DM 2-7-1958, abrogato), con il rinnovo dei
contenuti delle cassette del pronto soccorso e dei pacchetti di medicazione
da tenere sul luogo di lavoro.
Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto
conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori
occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Gruppo A: I) Aziende
o unità produttive con attività industriali, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche,
impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività
minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,
lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri
e munizioni; II) Aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro,
quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette
statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a
tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori
che non rientrano nel
gruppo A
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,
identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità
produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda
Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge
l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi
di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge
attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di
lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B,
il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile
con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata
nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto,
da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente
assicurata, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto,
da integrare sulla base dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione
con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto
stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto
di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con
decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali
tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate,
il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto,
oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto
a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed
il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che
prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla
sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è
tenuto a
fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che
fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per
raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione
delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi
di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica
della formazione il medico può avvalersi della collaborazione
di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti
e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato
3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione
dei rischi specifici dell'attività svolta.
4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo
C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati
nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La
formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza
triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento
pratico.
Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente,
ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda
o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature
minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale
per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere
appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività
lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza
e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Art. 5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi.
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
(1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml
(3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125
ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Allegato 3
Vedere Allegato alle pagg. 30 - 31 della G.U.
Allegato 4
Vedere Allegato alle pagg. 32 - 33 della G.U.