In attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n.
3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306,
in materia di "tutela della salute dei non fumatori", il DPCM
23 dic 2003 (GU n. 300 del 29 dic 2003) recepisce l'Accordo tra Stato,
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sancito nella seduta
del 24 lug 2003. Nell'Allegato 1 sono definiti i requisiti tecnici dei
locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio
d'ari e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
- Allegato 1: REQUISITI TECNICI DE LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI
CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera
b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come
tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri
ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali
per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lat;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente
in posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica conforme a quanto previsto
dai successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici
di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di
ricambio supplementare esterna o immessi per trasferimento da altri
ambienti limitrofi dove è proibito fumare. L'aria di ricambio
supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria
supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri secondo
per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità
della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari
allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero
massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti a depressione non inferiore
a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione,
ai sensi dell'art.51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 deve comunque
essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione
dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile
ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali
aperture, secondo quando previsto dalla vigente normativa in tema di
emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali
di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione. la manutenzione ed il collaudo
dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposinoni
legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio
energetico, come pure alla norme tecniche dell'ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati
sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli
impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi
alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo i certificati
di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione
e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti
di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità
competente.
7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi
cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini
della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna,
tali cartelli devono recare la scritta <<VIETATO FUMARE>>,
integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle
sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello
riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di
particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta <<VIETATO
FUMAR>>.
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli con
l'indicazione luminosa contenente, per ragioni di omogeneità
di cui al punto 7, la scritta <<AREA PER FUMATORI>>
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli
luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto
7, la dizione: <<VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE>>,
che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento
degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale
esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche
tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione
della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gen 2003, n. 3.
Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell'Ambiente di Vita e di Lavoro,
2004-01-10