Salute dei Non Fumatori
tutela con il DPCM 23 dic 2003

 

In attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori", il DPCM 23 dic 2003 (GU n. 300 del 29 dic 2003) recepisce l'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sancito nella seduta del 24 lug 2003. Nell'Allegato 1 sono definiti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'ari e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

- Allegato 1: REQUISITI TECNICI DE LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lat;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessi per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è proibito fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti a depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art.51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quando previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione. la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposinoni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alla norme tecniche dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.
7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta <<VIETATO FUMARE>>, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta <<VIETATO FUMAR>>.
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli con l'indicazione luminosa contenente, per ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta <<AREA PER FUMATORI>>
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: <<VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE>>, che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gen 2003, n. 3.

Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell'Ambiente di Vita e di Lavoro, 2004-01-10