Meno sostanze pericolose nell'ecosistema acquatico entro il 2008. E'
quanto prevede il Decreto del Ministero Ambiente n. 367del 6 novembre
2003 (GU n. 5 del 08 gen 2004), sui nuovi standard di qualità,
emanato in attuazione delle direttive europee:
- 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose
scaricate nell'ambiente idrico e, in particolare, l'art. 7 che obbliga
gli Stati membri a stabilire programmi per ridurre ed eliminare l'inquinamento
delle acque provocato da certe sostanze pericolose con fissazione degli
obiettivi di qualità delle acque;
- 2000/60/CE, direttiva quadro in materia in materia di tutela delle
acque, che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell'inquinamento
provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di sostanze prioritarie
e dispone che gli standard di qualità ambientale, necessari per
il raggiungimento nei corpi idrici superficiali di un buono stato chimico,
siano definiti sulla base dei criteri di tossicità ed ecotossicità.
Pertanto, considerando che il criterio di tossicità, finalizzato
alla tutela della salute umana, deve tener conto non solo dei rischi
derivanti dal consumo di acqua potabile ma anche di quelli derivanti
dal trasferimento dei contaminanti attraverso i processi di bioaccumulo
e di biomagnificazione nella catena alimentare, è stato necessario
fissare standard di qualità idonei a contenere i suddetti rischi,
in considerazione anche dei requisiti di qualità delle acque
destinate al consumo umano. I nuovi criteri qualitativi stabiliti dovranno
essere rispettati in tutte le acque interne superficiali, marino-costiere,
ed a specifica destinazione funzionale (dolci superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile; destinate alla balneazione; dolci
che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi). Per garantire il
raggiungimento della più elevata protezione delle acque, il DM
367/2003 (emanato anche per dare esecuzione alla sentenza UE del 1°
ottobre 1998 con la quale l'Italia era stata condannata per la mancata
trasposizione della direttiva 76/464/CEE sulla protezione dell'ecosistema
dalle sostanze pericolose) incide direttamente, dunque, sul Dlgs 152/1999,
il provvedimento madre in materia di acque,
fissando gli standard di qualità nell'ambiente acquatico per
le sostanze pericolose, ai sensi degli articoli 4 e 5 che prevedono
il raggiungimento di un buono stato di qualità dei corpi idrici.
In particolare:
- l'Allegato A stabilisce la frequenza di monitoraggio e le modalità
di campionamento e analisi per le acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile;
- la Tabella 1 stabilisce lo standard di qualità delle acque
fissando i limiti per metalli, organo metalli, idrocarburi policiclici
aromatici (IPA), composti organici volatili (VOC), composti organici
semivolatili, nitroaromatici, alofenoli, aniline e derivati, pesticidi
ed altri composti;
- la Tabella 2 stabilisce lo standard di qualità dei sedimenti
di acque marino-costiere, lagune e stagni costieri;
- la Tabella 3 attribuisce lo stato di qualità ambientale per
le acque marino-costiere;
- la Tabella 4 attribuisce lo stato di qualità ambientale per
le acque lagunari e stagni costieri;
- l'allegato B modifica il punto 1.2 dell'Allegato 5 del Dlgs 152/1999,
per le acque reflue industriali.
Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell'Ambiente di Vita e di Lavoro,
2004-01-08