Ecosistema Acquatico
nuovi criteri qualitativi stabiliti dal Ministero Ambiente con il DM 367/2003

Meno sostanze pericolose nell'ecosistema acquatico entro il 2008. E' quanto prevede il Decreto del Ministero Ambiente n. 367del 6 novembre 2003 (GU n. 5 del 08 gen 2004), sui nuovi standard di qualità, emanato in attuazione delle direttive europee:
- 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico e, in particolare, l'art. 7 che obbliga gli Stati membri a stabilire programmi per ridurre ed eliminare l'inquinamento delle acque provocato da certe sostanze pericolose con fissazione degli obiettivi di qualità delle acque;
- 2000/60/CE, direttiva quadro in materia in materia di tutela delle acque, che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di sostanze prioritarie e dispone che gli standard di qualità ambientale, necessari per il raggiungimento nei corpi idrici superficiali di un buono stato chimico, siano definiti sulla base dei criteri di tossicità ed ecotossicità.
Pertanto, considerando che il criterio di tossicità, finalizzato alla tutela della salute umana, deve tener conto non solo dei rischi derivanti dal consumo di acqua potabile ma anche di quelli derivanti dal trasferimento dei contaminanti attraverso i processi di bioaccumulo e di biomagnificazione nella catena alimentare, è stato necessario fissare standard di qualità idonei a contenere i suddetti rischi, in considerazione anche dei requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano. I nuovi criteri qualitativi stabiliti dovranno essere rispettati in tutte le acque interne superficiali, marino-costiere, ed a specifica destinazione funzionale (dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; destinate alla balneazione; dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi). Per garantire il raggiungimento della più elevata protezione delle acque, il DM 367/2003 (emanato anche per dare esecuzione alla sentenza UE del 1° ottobre 1998 con la quale l'Italia era stata condannata per la mancata trasposizione della direttiva 76/464/CEE sulla protezione dell'ecosistema dalle sostanze pericolose) incide direttamente, dunque, sul Dlgs 152/1999, il provvedimento madre in materia di acque,
fissando gli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi degli articoli 4 e 5 che prevedono il raggiungimento di un buono stato di qualità dei corpi idrici.
In particolare:
- l'Allegato A stabilisce la frequenza di monitoraggio e le modalità di campionamento e analisi per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- la Tabella 1 stabilisce lo standard di qualità delle acque fissando i limiti per metalli, organo metalli, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), composti organici volatili (VOC), composti organici semivolatili, nitroaromatici, alofenoli, aniline e derivati, pesticidi ed altri composti;
- la Tabella 2 stabilisce lo standard di qualità dei sedimenti di acque marino-costiere, lagune e stagni costieri;
- la Tabella 3 attribuisce lo stato di qualità ambientale per le acque marino-costiere;
- la Tabella 4 attribuisce lo stato di qualità ambientale per le acque lagunari e stagni costieri;
- l'allegato B modifica il punto 1.2 dell'Allegato 5 del Dlgs 152/1999, per le acque reflue industriali.

Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell'Ambiente di Vita e di Lavoro, 2004-01-08