Gli importi pensionistici indebitamente percepiti dai
lavoratori esposti all'amianto e non ancora restituiti al 26 nov 2003
non verranno recuperati dallo stato. E' questa una delle novità
più interessanti della legge n.326/2003, che ha convertito il
dl 269/2003. Il combinato disposto del
dl 269/2003 e della legge 326/2003, ribadendo l'addio alla pensione
anticipata per i lavoratori esposti all'amianto (stabilito dall'art.47
del dl 269/2003), ha riformato profondamente la materia dei benefici
previdenziali dei lavoratori in questione mediante:
nuovi parametri per calcolare l'importo delle prestazioni pensionistiche;
nuovi limiti di esposizione necessari per accedere ai benefici;
chiarimenti per i casi in cui operi l'esclusione dalla pensione anticipata.
Riportiamo di seguito lo stralcio sui benefici previdenziali ai lavoratori
esposti all'amianto, dal testo del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n.
326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.". (GU n. 274
del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n.181)
Art. 47.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a
1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore
si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori
a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione
all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al
(( comma 1, )) sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un
periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in
concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore
medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori
per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione
all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
(( di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica )) 30 giugno
1965,
n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al
comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici
di cui (( al comma 1 )), compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione
dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda
alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma
6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i
lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche
in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata
in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita',
ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in
relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo,
i benefici prevedenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come
rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari
di benefici prevedenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici
di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero
l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra
i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi
soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora
abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter,
valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze
con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico
previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi
gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da' luogo
al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
Pietro Lucadei
Igiene, Prevenzione e Sicurezza nell'Ambiente di Vita
e di Lavoro, 2003-12-19