A rischio la pensione anticipata per i lavoratori
esposti all'amianto. Il Decreto Legislativo n.269 del 30 settembre 2003,
che reca le "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici", introduce, infatti,
nuovi e più restrittivi parametri per calcolare l’importo
pensionistico e incide pesantemente, quindi, sui benefici previdenziali
dei lavoratori esposti all'amianto. Nell’individuare i nuovi limiti
di esposizione necessari per accedere
ai benefici (concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro
come valore medio su otto ore al giorno) e riducendo il parametro per
calcolare l'importo delle prestazioni pensionistiche (da 1,5 a 1,25) si
specula sulla salute dei lavoratori per risanare “l’andamento
dei conti pubblici”. L’articolo 47 del DL 269/03, sui “Benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto”, recita:
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5
a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore
si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori
a cui sono state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione
all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal
ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'Articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente
ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali, gestita dall'INAIL, che, per un periodo non inferiore a
dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua
non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.
I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata
accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto,
ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali, approvato
con DPR 30 a giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma
3, sono accertate e certificate dall'Inail.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici
di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione
dall'Inail prima del 1^ ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede
Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a
pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente Articolo sono stabilite
con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il DL 269/03 apre ora la discussione anche sul riconoscimento degli stessi
benefici ai lavoratori esposti sotto i limiti di soglia e a quelli già
pensionati prima dell'entrata in vigore della Legge 257/92, quando i limiti
non erano stati fissati e non erano, quindi, controllati. Il Decreto desta,
infatti, molte perplessità anche perché non esiste una relazione
quantitativa tra esposizione e malattia ma è sufficiente una esposizione
anche minima, per avere effetti nocivi sulla salute, noto l'elevato rischio
cancerogeno delle fibre di amianto. La sentenza n. 5 del 12.01.2000, aveva
ritenuto invece legittimo il comma 8 dell’art.13 della 257/92 perché,
“noto l'elevato rischio cancerogeno delle fibre di amianto, è
sufficiente una esposizione anche minima, se la durata è prolungata,
per avere effetti nocivi sulla salute”. Anche il Parlamento Europeo
ha proposto una Direttiva – che gli Stati membri devono adottare
entro il 2004 – sulla “protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con una esposizione all’amianto durante il lavoro”
adeguandola al progresso tecnico e alle nuove conoscenze mediche nel campo
delle malattie collegate a questa sostanza cancerogena. La Direttiva prescrive
misure più restrittive per la valutazione dei rischi, la bonifica
dei siti contaminati e i dispositivi di protezione individuale (DPI) per
i lavoratori esposti. Viene estesa la tutela anche a quelle categorie,
finora escluse, del settore marittimo ed aereo e si auspica, fra l’altro,
una migliore formazione del personale addetto alla bonifica ed allo smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto.
Ora questo nuovo Decreto che, ripetiamo, riducendo i parametri specula
vergognosamente sulla salute dei lavoratori, deve farci riflettere sui
metodi adottati per risanare la finanza pubblica: già è
sempre il lavoratore a pagare ma speculare sulla sua salute è semplicemente
vergognoso e si spera che le iniziative delle parti sociali riescano a
far decadere i Decreto.
Igiene, Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di Vita e di Lavoro, 2003-10-11
ore 10.27
Pietro Lucadei
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