Ridotti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
con il D.L. 269 del 30 set 2003

A rischio la pensione anticipata per i lavoratori esposti all'amianto. Il Decreto Legislativo n.269 del 30 settembre 2003, che reca le "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", introduce, infatti, nuovi e più restrittivi parametri per calcolare l’importo pensionistico e incide pesantemente, quindi, sui benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto. Nell’individuare i nuovi limiti di esposizione necessari per accedere
ai benefici (concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno) e riducendo il parametro per calcolare l'importo delle prestazioni pensionistiche (da 1,5 a 1,25) si specula sulla salute dei lavoratori per risanare “l’andamento dei conti pubblici”. L’articolo 47 del DL 269/03, sui “Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto”, recita:

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'Articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali, approvato con DPR 30 a giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3, sono accertate e certificate dall'Inail.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'Inail prima del 1^ ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente Articolo sono stabilite con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il DL 269/03 apre ora la discussione anche sul riconoscimento degli stessi benefici ai lavoratori esposti sotto i limiti di soglia e a quelli già pensionati prima dell'entrata in vigore della Legge 257/92, quando i limiti non erano stati fissati e non erano, quindi, controllati. Il Decreto desta, infatti, molte perplessità anche perché non esiste una relazione quantitativa tra esposizione e malattia ma è sufficiente una esposizione anche minima, per avere effetti nocivi sulla salute, noto l'elevato rischio cancerogeno delle fibre di amianto. La sentenza n. 5 del 12.01.2000, aveva ritenuto invece legittimo il comma 8 dell’art.13 della 257/92 perché, “noto l'elevato rischio cancerogeno delle fibre di amianto, è sufficiente una esposizione anche minima, se la durata è prolungata, per avere effetti nocivi sulla salute”. Anche il Parlamento Europeo ha proposto una Direttiva – che gli Stati membri devono adottare entro il 2004 – sulla “protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all’amianto durante il lavoro” adeguandola al progresso tecnico e alle nuove conoscenze mediche nel campo delle malattie collegate a questa sostanza cancerogena. La Direttiva prescrive misure più restrittive per la valutazione dei rischi, la bonifica dei siti contaminati e i dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori esposti. Viene estesa la tutela anche a quelle categorie, finora escluse, del settore marittimo ed aereo e si auspica, fra l’altro, una migliore formazione del personale addetto alla bonifica ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
Ora questo nuovo Decreto che, ripetiamo, riducendo i parametri specula vergognosamente sulla salute dei lavoratori, deve farci riflettere sui metodi adottati per risanare la finanza pubblica: già è sempre il lavoratore a pagare ma speculare sulla sua salute è semplicemente vergognoso e si spera che le iniziative delle parti sociali riescano a far decadere i Decreto.

Igiene, Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di Vita e di Lavoro, 2003-10-11 ore 10.27

Pietro Lucadei