Pensioni Speciali per Rischio Amianto
ai lavoratori esposti oltre i valori di soglia per dieci anni

L'articolo 13 della 257/92, al comma 8, stabilisce che "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le rnalattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5". Proprio questo comma era stato oggetto di censura, con sentenze di vari pretori, perché non è definita una soglia di esposizione ma esprime solo un concetto temporale che potrebbe creare discriminazioni. La corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 12.01.2000, aveva ritenuto invece legittimo il comma perché, “noto l'elevato rischio cancerogeno delle fibre di amianto, è sufficiente una esposizione anche minima, se la durata e prolungata, per avere effetti nocivi sulla salute”. Tale sentenza, quindi, riconosceva la piena legittimità della 257/92 e tutti i lavoratori esposti per oltre dieci anni avrebbero avuto diritto alla rivalutazione in oggetto. La corte di cassazione, con la sentenza n. 7048 del 15 maggio 2002, ha stabilito invece che i benefici pensionistici di cui all'art. 13 comma 8 della 257/92, siano da riconoscersi solo ai lavoratori che abbiano corso il "rischio effettivo e non meramente ipotetico" di contrarre una malattia a causa di una prolungata esposizione all’amianto e che provino:
- di aver svolto una delle attivita' lavorative soggette ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto all'Inail;
- di aver lavorato in un ambiente caratterizzato dalla presenza di valori di rischio superiori a quelli di soglia consentiti dagli articoli 24 e 31 del Dlgs 277/1991;
- di aver lavorato in tale ambiente per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni (periodo nel quale devono essere ricomprese tutte le "pause fisiologiche" dell'attivita' lavorativa, quali ferie, permessi, festività). La sentenza, attesa da molto tempo dagli esposti al rischio amianto, ha aperto la discussione sul riconoscimento degli stessi benefici ai lavoratori esposti sotto i limiti di soglia e a quelli già pensionati prima dell'entrata in vigore della legge quando i limiti non erano stati fissati e non erano quindi controllati. Questa sentenza desta, infatti, molte perplessità anche perchè non esiste una relazione quantitativa tra esposizione e malattia ma è sufficiente una esposizione anche minima, per avere effetti nocivi sulla salute, noto l'elevato rischio cancerogeno delle fibre di amianto. Per questo motivo le rappresentanze sindacali stanno procedendo con ricorsi al TAR per tutelare i diritti dei lavoratori. Nel frattempo non rimane che attendere, pertanto, eventuali disposizioni integrative in materia, che devono emergere a seguito della conclusione del dibattito parlamentare in atto sui vari disegni di legge presentati in questa e in precedenti legislature.

Pietro Lucadei


Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di Vita e di Lavoro, 2003-10-08 ore 14.29