Nuove norme armonizzate per la tutela collettiva ed individuale con la Legge 229/2003.
Normativa armonizzata e semplificata a tutela della sicurezza sul lavoro, tutela dei prodotti alimentari e dei consumatori.

E’ stata pubblicata sulla G.U. 196 del 25 ago 2003 la nuova Legge 229/2003 recante interventi in materia di semplificazione e riassetto normativo, in particolare per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro, i prodotti alimentari e la tutela dei consumatori, di cui riportiamo un sunto.
ART. 3. (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;
- determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;
- riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione
- riformulazione dell'apparato sanzionatorio,
- promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
- assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;
- adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
- promozione di codici di condotta;
- riordino e razionalizzazione delle competenze;
- realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
- modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;
- esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

ART. 6. (Riassetto in materia di prodotti alimentari).
Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
- tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;
- abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico;
- fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza;
- semplificazione delle procedure esistenti;
- distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione.

ART. 7. (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonchè di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
- omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
- conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
- coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.
La legge prevede anche:
- il superamento dei testi unici attraverso il varo di nove codici di settore (assicurazioni, incentivi alle attività produttive, metrologia legale, internazionalizzazione delle imprese, innovazione e tecnologie nella società dell’informazione e riassetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- nuove norme sull'accesso alla dirigenza pubblica ex dlgs. 165/2001 (viene a tal fine riconosciuto il valore del diploma delle scuole di specializzazione, riducendo gli anni di servizio necessari per l'accesso da 5 a 3);
- l'istituzione del Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese nonchè la Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego;
- nuove norme relative all’attività della Corte dei conti e all’accesso alla magistratura contabile.


Pietro Lucadei

Prevenzione e sicurezza, martedì 16 settembre 2003, ore 14.41